Conto giudiziale azioni: improcedibile se reso da chi non ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 69 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale relativo a titoli azionari e quote di partecipazione va reso da chi ha la disponibilità giuridica dei titoli, cioè dal soggetto che per legge o per delega esercita i diritti dell’azionista, e non da chi ne ha la mera detenzione materiale. In mancanza di nomina di delegati, tale veste spetta all’organo di vertice dell’ente, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue l’improcedibilità del conto reso da un soggetto privo di tale qualifica. Il conto deve inoltre contenere la descrizione dei titoli, le variazioni di valore, le modalità di esercizio della gestione e delle direttive impartite, ed esporre le partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle azioni di una società partecipata di un ente locale, per l’esercizio 2022, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. per una pronuncia sulla procedibilità. Il conto era stato reso dal direttore generale della società partecipata.
Il magistrato istruttore ha segnalato dubbi sulla qualifica del soggetto che aveva reso il conto, sull’omesso visto di regolarità, sull’assenza di una dettagliata relazione sulla gestione, sull’esposizione del valore delle partecipazioni al nominale anziché al patrimonio netto e sulla mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni e la deliberazione consiliare di revisione periodica. Il Procuratore regionale ha chiesto in via principale l’improcedibilità e in subordine l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari. La giurisprudenza contabile, richiamata dalla Sezione, individua tale soggetto non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
La Corte ricorda che, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è l’organo di vertice dell’amministrazione ad assumere la veste di agente contabile. Il riferimento normativo è l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Da ciò discende che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle assemblee societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Il conto deve quindi contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite.
Il Collegio precisa inoltre che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, permanendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il conto deve riportare tutte le partecipazioni detenute, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione ed esporre i valori aggiornati secondo il metodo del patrimonio netto, per garantire un’esposizione contabile veritiera e trasparente.
Nel caso concreto, il conto è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualifica di consegnatario, non essendo incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il conto giudiziale in epigrafe, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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