Sfregio al viso: questione dichiarata inammissibile (Corte cost. ord. n. 208/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 583-quinquies del codice penale, la norma che punisce la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. E’ una decisione di rito: la Corte non ha esaminato nel merito il dubbio proposto dal giudice, perche’ quel dubbio era gia’ stato risolto in una pronuncia precedente.
Da dove nasce la questione. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli doveva giudicare con rito abbreviato due persone imputate di quel reato: in concorso tra loro avevano causato a un’altra persona lesioni gravissime, con il parziale distacco di un padiglione auricolare. Il giudice osservava che, davanti a un minimo di otto anni di reclusione e in assenza di una diminuente per i fatti di lieve entita’, neppure applicando le attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito avrebbe potuto scendere sotto i tre anni, sei mesi e venti giorni. Riteneva quella pena sproporzionata rispetto alla gravita’ concreta del fatto e chiedeva alla Corte di aggiungere alla norma un’attenuante per i casi di particolare tenuita’, richiamando gli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, aveva chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o non fondate.
La ragione dell’inammissibilita’. Dopo l’ordinanza di rimessione, la stessa Corte, con la sentenza n. 83 del 2025, ha dichiarato illegittimo il primo comma dell’articolo 583-quinquies nella parte in cui non prevedeva che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita’ o le circostanze dell’azione, oppure per la particolare tenuita’ del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita’. Quella sentenza aveva riscontrato la violazione dei principi di proporzionalita’, personalizzazione e finalita’ rieducativa della pena. Poiche’ la questione ora in esame si sovrapponeva a quella gia’ accolta, e’ rimasta priva di oggetto: non restava piu’ nulla da decidere. La Corte precisa che questa ragione, per il suo carattere manifesto e radicale, assorbe anche l’eccezione sul difetto di rilevanza sollevata dall’Avvocatura.
Cosa accade adesso. Il risultato che il giudice di Napoli chiedeva era gia’ stato raggiunto per altra via. L’attenuante del fatto di lieve entita’ opera ormai per il reato previsto dall’articolo 583-quinquies del codice penale in forza della sentenza n. 83 del 2025, e il giudice del processo potra’ tenerne conto nel determinare la pena. Questa ordinanza, invece, non prende posizione sulla fondatezza dei dubbi sollevati e non aggiunge nulla alla disciplina del reato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/208