Qualifica di beneficiario effettivo e holding pura nel regime madre-figlia (Cass. civ. n. 32149/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi madre-figlia, la qualifica di beneficiario effettivo del percipiente deve essere vagliata attraverso i tre test autonomi e disgiunti (substantive business activity, dominion, business purpose). La mera circostanza che la percipiente sia una holding pura, priva di struttura operativa, non esclude di per sé la qualità di beneficiario effettivo, né integra automaticamente un abuso del diritto, dovendo il giudice accertare se il soggetto trattenga i dividendi per i propri scopi, disponendo del diritto di uso e godimento, ovvero sia obbligato a ritrasferirli a terzi. L’art. 27-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 costituisce norma interna attuativa della direttiva madre-figlia e va interpretato conformemente al diritto unionale, con onere della prova per il contribuente ma secondo criteri sostanziali.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di una società italiana contestando l’omessa ritenuta del 27% sui dividendi distribuiti alla propria socia danese, con riprese a tassazione IRES e sanzioni. Il giudice di primo grado annullava l’atto.
In appello, l’Ufficio riduceva la pretesa al 5% ex Convenzione Italia-USA, sostenendo che la beneficiaria effettiva dei dividendi fosse la capogruppo statunitense, e non la holding danese interposta, priva di struttura operativa e mero soggetto conduit. La CTR del Lazio accoglieva l’appello, escludendo l’esenzione ex art. 27-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 e applicando la ritenuta del 5%.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il primo motivo di ricorso – che lamentava l’inammissibilità della nuova domanda in appello – affermando che la riduzione dell’aliquota dal 27% al 5% non costituisce una nuova domanda, ma una mera riduzione quantitativa della pretesa, ammissibile in appello e comunque rientrante nei poteri officiosi del giudice tributario, che decide nel merito la pretesa sostituendo l’atto impugnato.
Accoglie, invece, il secondo motivo. I giudici di legittimità richiamano il proprio consolidato orientamento che, in tema di dividendi madre-figlia, la nozione di beneficiario effettivo si articola in tre test (substantive business activity, dominion e business purpose). La CTR ha omesso di verificare se la holding danese trattenesse i dividendi per sé, esercitando il diritto di uso e godimento, o se fosse obbligata a ritrasferirli alla capogruppo; ha inoltre trascurato le peculiarità di una holding pura, che non svolge attività commerciale ma gestisce partecipazioni, e non ha considerato la certificazione fiscale danese.
La Corte censura, infine, l’assorbimento del terzo motivo, ritenendo che il giudice del rinvio dovrà accertare tutti gli indici rilevanti secondo criteri sostanziali, conformandosi ai principi espressi. Cassa la sentenza e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Implicazioni Pratiche
- Verifica triplice dei test: nell’opporre il disconoscimento dell’esenzione, l’Avvocatura deve istruire compiutamente tutti e tre i test (attività effettiva, dominio sui dividendi e business purpose), non potendo limitarsi alla mera assenza di struttura operativa.
- Prova sostanziale per il contribuente: il contribuente che invoca l’esenzione ha l’onere di dimostrare la qualità di beneficiario effettivo, ma tale prova può essere assolta anche tramite bilanci, certificazioni fiscali estere e documentazione che attestino la disponibilità giuridica ed economica dei dividendi.
- Attenzione alla domanda in appello: la riduzione dell’aliquota in appello non integra nuova domanda, ma è ammissibile; diversamente, la contestazione della qualità di beneficiario effettivo impone un accertamento sostanziale, che il giudice del rinvio dovrà compiere in base ai tre test.
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