Bancarotta fraudolenta: collocazione temporale delle distrazioni necessaria per ex amministratore (Cass. pen. n. 1670/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’affermazione di responsabilità dell’amministratore di diritto non può fondarsi esclusivamente sul mancato rinvenimento di beni all’atto dell’inventario curateli, quando sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione. La responsabilità dell’amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l’esistenza di un accordo con l’amministratore subentrato per il compimento di tali atti. La mancata collocazione temporale delle distrazioni, unita all’assenza di prova di una gestione di fatto successiva o di un concorso con il successore, impedisce di attribuire la condotta all’ex amministratore, a maggior ragione quando il successore sia stato qualificato come mero prestanome e l’ex amministratore sia stato assolto dal reato di bancarotta documentale per l’impossibilità di collocare la condotta nel tempo.
Il Fatto
Un’amministratrice di diritto di una srl, in carica dal 4 febbraio 2009 al 25 aprile 2012, veniva condannata per bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione di tredici veicoli, in concorso con il marito (amministratore di fatto) e con il successivo amministratore formale (dal 25 aprile 2012 al fallimento, dichiarato il 27 maggio 2013). Il Tribunale assolveva l’amministratrice dal reato di bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione della documentazione contabile) per impossibilità di collocare la condotta nel tempo, e assolveva il marito per mancanza di prova dell’esercizio di poteri gestori. La Corte d’appello confermava la condanna per la bancarotta patrimoniale. L’imputata ricorreva per cassazione, deducendo vizio di motivazione per la mancata collocazione temporale delle distrazioni e per contraddittorietà con l’assoluzione per la bancarotta documentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza con rinvio. Ha richiamato il principio (Sez. 5, n. 172/2006, Vianello; Sez. 5, n. 31691/2024, Morico) secondo cui, in presenza di un subentro di un nuovo amministratore, la responsabilità di quello cessato per distrazioni di beni sociali richiede la prova della collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione, ovvero l’esistenza di un accordo con il subentrato per il compimento di tali atti. Non è sufficiente la mera mancata consegna dei beni al curatore all’atto del fallimento.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, pur avendo escluso che l’imputata avesse proseguito in una gestione di fatto dopo la cessazione della carica e avendo qualificato il successore come mero prestanome, non aveva comunque accertato in quale momento fossero avvenute le distrazioni dei veicoli. In particolare, la motivazione della Corte d’appello, nel confermare la condanna, non aveva colmato la lacuna logica rappresentata dalla circostanza che l’imputata era stata assolta dal reato di bancarotta documentale proprio perché non era stato possibile collocare la condotta (sottrazione della documentazione contabile) nella fase della sua gestione o in quella successiva. Tale contraddizione, unita alla mancanza di un accertamento specifico sulla collocazione temporale delle distrazioni, rendeva la motivazione illogica e insufficiente, non consentendo di attribuire con certezza all’imputata le condotte distrattive.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio sulla collocazione temporale: l’avvocato dell’ex amministratore deve insistere per l’accertamento preciso del momento in cui si sono verificate le distrazioni di beni (es. data di cessione, di scomparsa dai registri). In mancanza di tale prova, la responsabilità non può essere affermata, soprattutto se un successore è subentrato nella gestione, a meno che non si dimostri un accordo fraudolento tra i due.
- Valore della contraddittorietà della motivazione: la difesa può utilmente eccepire la contraddittorietà della motivazione quando il giudice, per uno stesso periodo e sulla base della medesima impossibilità di collocazione temporale, giunge a soluzioni opposte (assoluzione per un reato, condanna per l’altro). Tale vizio, se evidente, può fondare l’annullamento della condanna.
- Qualifica del successore e gestione di fatto: se il successore viene qualificato come “mero prestanome”, il giudice deve comunque accertare chi esercitasse effettivamente la gestione nel periodo successivo alla cessione della carica. La semplice qualifica formale non esime dall’indagine sulla reale titolarità dei poteri gestori, che potrebbe coinvolgere anche l’ex amministratore se ne fosse provata la prosecuzione di fatto.
Nota della Redazione
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