Usucapione: domanda nuova in appello se muta il bene oggetto della pretesa e onere della prova (Cass. civ. Sez. 2 n. 24252 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile in appello la domanda di usucapione che, rispetto a quella proposta in primo grado, muti il petitum e la causa petendi, trasformando la pretesa di compossesso per quota ideale sull’intero sottotetto in quella di possesso esclusivo su una porzione determinata e fisicamente identificabile. La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per una erronea valutazione del materiale probatorio, ma solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte d’ufficio. La mancata ammissione di prove testimoniali è censurabile solo se il giudice, pur in presenza di un’offerta di prova idonea, abbia fondato la decisione sull’inosservanza dell’onere probatorio, e sempre che i capitoli abbiano carattere decisivo. La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e non contraddittoria.
Il Fatto
Elena e Alessandra Demarie hanno convenuto in giudizio Denis Merlet, chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione abbreviata della metà del sottotetto di un edificio sito in Ayas, nonché il risarcimento del danno per la rimozione di una scala di accesso. In via subordinata, hanno chiesto l’accertamento dell’usucapione ordinaria ventennale. Il convenuto si è costituito, eccependo la propria piena proprietà dell’intero sottotetto e proponendo domanda riconvenzionale per l’accertamento della proprietà o, in subordine, dell’usucapione. Il Tribunale di Aosta ha rigettato le domande delle attrici e dichiarato la piena proprietà del convenuto. La Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello principale e accolto parzialmente l’appello incidentale, confermando nel resto. Le soccombenti ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ritiene infondata la censura relativa alla qualificazione come nuova della domanda di usucapione proposta in appello. La Corte distrettuale ha correttamente rilevato che le attrici avevano inizialmente vantato l’usucapione della metà indivisa del sottotetto, mentre solo in appello hanno rivendicato la proprietà esclusiva di una porzione determinata (vano “C”). Il petitum e la causa petendi sono mutati: non si tratta più di compossesso per quota, ma di possesso esclusivo su una parte fisicamente individuata del bene. La modifica incide sull’oggetto della domanda e sulla difesa della controparte, integrando un’ipotesi di domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. La Corte precisa che non rileva la dogmatica dei diritti autoed eterodeterminati, poiché qui non è mutata la fonte del diritto, ma il diritto stesso nella sua consistenza materiale e giuridica.
Il secondo motivo, articolato in plurimi profili, è dichiarato infondato. Quanto alla violazione dell’art. 1158 c.c., la Corte di merito ha accertato che la pretesa di usucapione abbreviata si basava su una volontaria interpolazione del titolo di provenienza (donazione del 1984), accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. La denuncia di violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. è inammissibile perché mira a ottenere un nuovo giudizio di fatto, laddove il giudice di merito ha già compiuto un apprezzamento delle prove che non può essere sindacato in questa sede, salvo i casi di violazione di prova legale o di utilizzo di prove non dedotte, qui non ricorrenti.
Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, la Corte osserva che la decisione è stata adeguatamente motivata dal giudice di appello, il quale ha ritenuto i capitoli (dal n. 12 al n. 15) valutativi, generici o irrilevanti. La Cassazione ribadisce che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio integra vizio solo se il giudice fonda la decisione sull’inosservanza dell’onere probatorio nonostante la parte si sia offerta di provare, e sempre che i capitoli abbiano carattere decisivo. Nel caso di specie, i capitoli sono stati ritenuti inidonei, e tale valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata non è apparente né perplessa, ma espone in modo chiaro e logico le ragioni del rigetto della domanda.
Quanto al terzo motivo, relativo alla condanna alle spese e alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la Corte lo ritiene infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e ha giustificato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., sulla base del comportamento processuale delle attrici, che hanno prospettato la domanda in modo difforme rispetto al primo grado e hanno interpolato il titolo di provenienza. Tale decisione, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, la motivazione è adeguata e non contraddittoria. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese.
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