Infortunio sul lavoro: danno differenziale e prestazione INAIL vanno comparati per poste omogenee (Cass. civ. n. 7519/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di infortunio sul lavoro, la prestazione INAIL e il risarcimento civilistico hanno struttura e funzione differenti. Il danno differenziale va determinato comparando le poste omogenee: l’indennizzo erogato dall’INAIL per il danno biologico permanente non può essere considerato integralmente satisfattivo di tutti i pregiudizi che compongono il danno non patrimoniale. La condotta del lavoratore può escludere o ridurre la responsabilità datoriale soltanto quando ne siano accertati i relativi presupposti in fatto.
Il Fatto
Un lavoratore aveva subito un infortunio mentre era addetto a una linea di movimentazione. I giudici di merito avevano accertato la responsabilità della società datrice per violazione degli obblighi di sicurezza, rilevando l’assenza di adeguate barriere di protezione e l’insufficienza dei presidi esistenti. Il lavoratore si trovava inoltre al terzo giorno di lavoro.
La società era stata condannata a risarcire il danno non patrimoniale, quantificato in euro 176.647,00 dopo la detrazione di euro 123.353,30, corrispondenti al valore capitale della rendita INAIL per il danno biologico. La Corte d’appello aveva escluso che la condotta del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme e aveva confermato anche la personalizzazione equitativa del danno.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto la censura relativa alla riassunzione del giudizio effettuata con deposito cartaceo. L’atto di riassunzione davanti al giudice competente non è un atto endoprocessuale depositato nello stesso ufficio giudiziario, ma instaura un nuovo rapporto processuale davanti a un diverso giudice. Per tale ragione può essere depositato anche in forma cartacea.
Quanto alla responsabilità datoriale, la società sosteneva che la condotta del lavoratore fosse stata imprudente e imprevedibile, fino a costituire causa esclusiva o concorrente dell’infortunio. La Corte rileva però che tale censura, pur formulata come violazione degli artt. 2087 e 1227 c.c., mirava in realtà a modificare la ricostruzione fattuale già compiuta dai giudici di merito. Questi avevano escluso espressamente l’abnormità della condotta, valorizzando anche l’inesperienza del lavoratore.
La questione centrale riguarda il danno differenziale. La Cassazione ribadisce che l’indennizzo INAIL non coincide con il risarcimento civilistico. Il giudice deve prima liquidare integralmente il danno secondo i criteri civilistici e poi confrontarlo con le prestazioni assicurative, detraendo soltanto le poste che risarciscono il medesimo pregiudizio.
In particolare, l’indennizzo previsto dall’art. 13 d.lgs. n. 38/2000 ristora il danno biologico permanente, ma non assorbe automaticamente le ulteriori componenti del danno non patrimoniale. Ne deriva che la rendita INAIL non può essere sottratta indistintamente dall’intero risarcimento, ma deve essere posta in comparazione secondo il criterio delle poste omogenee.
Le ulteriori doglianze sulla quantificazione e sulla personalizzazione del danno risultavano invece rivolte alla valutazione equitativa effettuata nei due gradi di merito, senza individuare uno specifico errore di diritto. La Cassazione rigetta pertanto il ricorso e conferma la decisione impugnata.
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Nota della Redazione
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