Copie autentiche difformi: illecito disciplinare per lesione della fede pubblica (Cass. civ. n. 7871/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito presso il Registro delle Imprese, in momenti diversi, di copie autentiche differenti dello stesso atto notarile non costituisce un mero errore materiale quando la condotta, per modalità e reiterazione, compromette la fede pubblica connessa all’attività notarile. L’art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile configura un illecito disciplinare a condotta libera, nel quale rileva ogni comportamento idoneo a compromettere dignità e reputazione del notaio o decoro e prestigio della classe notarile. La successiva esecuzione della condotta originariamente dovuta non integra, da sola, il ravvedimento operoso previsto dall’art. 144 legge notarile. Nella determinazione della sanzione, il giudice deve tuttavia valutare l’intera condotta disciplinarmente accertata e fornire sul punto una motivazione effettiva.
Il Fatto
Un procedimento disciplinare veniva promosso nei confronti di un notaio dopo la segnalazione del Registro delle Imprese relativa a una trasformazione societaria e alle successive pratiche trasmesse per ottenerne l’iscrizione. Nell’ambito della vicenda erano state depositate, in momenti differenti, tre copie autentiche diverse dello stesso verbale assembleare. Il notaio sosteneva che le difformità derivassero da errori nella predisposizione e nella collazione delle copie.
La Commissione disciplinare riteneva integrato l’illecito previsto dall’art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile e applicava la sospensione. La Corte d’appello confermava la responsabilità, riducendo però la durata della sospensione e riconoscendo circostanze attenuanti generiche. Contro tale decisione ricorrevano sia il notaio sia il Consiglio Notarile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto la tesi secondo cui le difformità sarebbero state meri errori materiali privi di rilevanza disciplinare. La condotta accertata non consisteva nella semplice mancata collazione di una copia rispetto all’originale, ma nel deposito reiterato di tre differenti copie autentiche dello stesso verbale. La fede pubblica propria dell’attività notarile comprende anche la correttezza formale delle copie conformi rilasciate per il loro utilizzo. La reiterazione delle difformità poteva quindi essere ragionevolmente ricondotta alla fattispecie dell’art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile.
La Corte chiarisce inoltre che la scarsa offensività concreta della condotta non elimina l’illecito. Tale valutazione riguarda la fase successiva della determinazione della sanzione e dell’eventuale riconoscimento delle attenuanti. Analogamente, non ricorre il ravvedimento operoso di cui all’art. 144 quando il professionista si limita, dopo le segnalazioni ricevute, a eseguire correttamente ciò che avrebbe dovuto fare fin dall’origine. Negli illeciti commissivi, la rimozione delle conseguenze dannose richiede infatti un’attività ulteriore, uguale e contraria a quella integrante la violazione, e non la mera tardiva esecuzione della condotta doverosa omessa.
La Cassazione accoglie però il ricorso incidentale del Consiglio Notarile sotto il profilo della determinazione della sanzione. La Corte d’appello aveva valutato, ai fini sanzionatori, soprattutto la vicenda delle copie difformi, senza dimostrare di avere considerato anche l’altra condotta già definitivamente ricondotta all’art. 147, comma 1, lett. a), relativa all’atto di trasformazione societaria con oggetto non conforme. La motivazione risultava quindi carente rispetto alla complessiva condotta disciplinarmente accertata.
La decisione viene pertanto cassata con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la sanzione considerando l’intero comportamento contestato e, solo successivamente, verificare l’eventuale applicabilità delle circostanze attenuanti. Qualora queste ricorrano, dovrà applicare il meccanismo previsto dall’art. 144 legge notarile, che comporta la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria.
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Nota della Redazione
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