Danni da fauna selvatica: responsabilità esclusiva della Regione e onere della prova (Cass. civ. n. 12019/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione risarcitoria per danni cagionati dalla fauna selvatica ai sensi dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, quale ente titolare delle competenze normative e delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo in materia di fauna selvatica, anche quando specifiche attività siano affidate ad altri enti. La Regione può rivalersi nei confronti dell’ente cui spettava in concreto l’adozione delle misure idonee a impedire il danno.
In caso di incidente stradale provocato da un animale selvatico, il danneggiato deve allegare e provare l’esatta e completa dinamica del sinistro, il comportamento dell’animale e la condotta del conducente nella loro reciproca correlazione, così da consentire l’accertamento dell’incidenza causale esclusiva o concorrente delle rispettive condotte. Per conseguire il risarcimento integrale deve emergere che l’evento è causalmente riconducibile esclusivamente al comportamento dell’animale. L’amministrazione può andare esente dalla responsabilità oggettiva solo dimostrando il caso fortuito, ossia una causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Il Fatto
Il conducente di un motociclo conveniva in giudizio la Provincia e la Regione chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un capriolo. Il Tribunale rigettava la domanda, dopo avere escluso la legittimazione passiva della Provincia, ritenendo applicabile l’art. 2043 c.c. e non provata l’inerzia dell’ente responsabile della fauna selvatica né il relativo nesso causale.
La Corte d’appello riformava la decisione, riconducendo la fattispecie all’art. 2052 c.c. e individuando nella Regione il soggetto responsabile. Accertava tuttavia un concorso causale del conducente nella misura del 50%, in ragione della condotta di guida tenuta nelle condizioni concrete del sinistro. La Regione proponeva ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la propria responsabilità, l’esclusione della Provincia e il mancato subentro nel rapporto assicurativo di quest’ultima. Il danneggiato proponeva ricorso incidentale contro l’accertamento del proprio concorso causale e la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione conferma anzitutto che, nell’azione fondata sull’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva compete esclusivamente alla Regione. La soluzione deriva dalla titolarità regionale delle competenze relative al patrimonio faunistico e non viene meno quando funzioni concrete di gestione siano esercitate, in proprio o per delega, da altri enti. La responsabilità per i danni prodotti dalla fauna selvatica protetta è infatti ricondotta al criterio oggettivo dell’art. 2052 c.c., mentre l’eventuale distribuzione amministrativa delle funzioni può rilevare nei rapporti interni tra la Regione e l’ente cui spettavano le specifiche misure di gestione o controllo. Per la stessa ragione, non assumono valore esimente né la delega delle attività di gestione alla Provincia né il fatto che la Regione non fosse proprietaria della strada.
Quanto alla dinamica dell’incidente, la Corte richiama il più recente indirizzo secondo cui non opera automaticamente un concorso tra le presunzioni previste dagli artt. 2052 e 2054, comma 1, c.c. Il danneggiato deve invece fornire elementi fattuali sufficienti a ricostruire positivamente la relazione causale tra comportamento dell’animale e condotta di guida. Solo tale accertamento consente di stabilire se l’evento sia imputabile esclusivamente all’animale, esclusivamente al conducente oppure a entrambi e, in quest’ultimo caso, in quale misura. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva effettuato una valutazione effettiva del comportamento del conducente e ne aveva ravvisato il concorso causale. Tale apprezzamento appartiene al giudice di merito e non può essere nuovamente sindacato in cassazione mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
La Cassazione esclude inoltre che la Regione possa invocare il rapporto assicurativo stipulato dalla Provincia: anche ipotizzando una successione nei rapporti attivi e passivi conseguente al trasferimento delle funzioni, quella polizza riguardava i rischi propri della Provincia e non quelli gravanti sulla Regione in forza dell’art. 2052 c.c. Vengono respinte anche le censure sulle spese processuali e dichiarate inammissibili o infondate quelle del ricorso incidentale dirette a ottenere una nuova valutazione del concorso causale e dei parametri di liquidazione. La Corte rigetta quindi sia il ricorso principale sia quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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