Responsabilità del gestore per allagamenti da rete fognaria mista (Cass. civ. n. 13351/2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per i danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto (acque nere ed acque meteoriche) grava sul gestore del servizio idrico integrato in forza del potere di governo e della custodia materiale esercitata sull’infrastruttura fognaria e sulle sue pertinenze (comprese caditoie e griglie), acquisite in gestione senza riserve.
La definizione legale di fognatura, quale componente integrante del Servizio Idrico Integrato ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, ricomprende espressamente l’allontanamento delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti dedicate, sicché la tesi che le acque meteoriche sarebbero per definizione escluse dall’ambito del SII contrasta con il tenore letterale della norma.
Il custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., è il soggetto che ha il potere di governo, controllo e manutenzione della cosa generatrice del danno, anche se non proprietario e a prescindere da un irrilevante obbligo contrattuale relativo alla custodia della cosa.
Le modifiche convenzionali che incidono sull’oggetto dell’affidamento del servizio pubblico e sull’equilibrio degli obblighi del gestore, sottraendo oneri manutentivi in origine previsti, devono essere approvate dall’organo competente dell’ente locale (Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000), non potendo essere prodotte da atti di organi sub-consiliari; in difetto di ratifica, sono inefficaci e inoperative nei confronti dell’ente concedente.
La disciplina del SII non legittima la pretesa del gestore di riversare sugli utenti errori di pianificazione o di invocare lacune organizzative o assetti convenzionali invalidi per sottrarsi alla responsabilità da custodia, essendo la normativa comunitaria diretta a garantire il miglioramento della qualità delle acque e non a deresponsabilizzare i gestori.
Il Fatto
Un condominio convenne in giudizio il Comune di Latina e il gestore del servizio idrico integrato (S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di ripetuti allagamenti dei locali interrati e seminterrati, determinati da rigurgiti della rete fognaria pubblica, in occasione di eventi meteorici. Il Tribunale di Latina accertò la responsabilità del gestore, condannandolo al risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2586 del 2022, confermò la decisione di primo grado, rigettando l’appello del gestore.
La Corte territoriale ritenne che il gestore fosse custode della rete fognaria, sulla base della Convenzione di gestione del 2002, del Disciplinare tecnico e del verbale di consegna degli impianti del 15 gennaio 2003, che gli avevano attribuito la gestione e la manutenzione delle infrastrutture. La Corte disattese la tesi del gestore secondo cui le acque meteoriche sarebbero state escluse dal perimetro del SII in forza di una Delibera della Conferenza dei Sindaci del 2006 e di un successivo Atto Aggiuntivo del 2007, rilevando l’inefficacia di tali modifiche per mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale di Latina, organo competente ai sensi dell’art. 42 TUEL. Avverso tale sentenza, il gestore propone ricorso per cassazione articolato in un unico e complesso motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo non fondate le censure relative alla delimitazione del SII e all’obbligo di custodia. La Corte osserva che la definizione legale di fognatura, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, include espressamente l’allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti dedicate. Nel caso di specie, è accertato che la condotta fognaria era di tipo misto e che il gestore ne aveva assunto, senza riserve, la gestione e la custodia materiale tramite il verbale di consegna. La responsabilità ex art. 2051 c.c. discende dalla concreta relazione di custodia, non dalla qualificazione astratta del servizio: custode è il soggetto che ha il potere di governo e controllo sulla cosa, a prescindere dalla proprietà e da eventuali obblighi contrattuali. La Corte ritiene altresì corretta la declaratoria di inefficacia dell’Atto Aggiuntivo del 2007, in quanto le modifiche sostanziali alla convenzione di gestione, che sottraggono oneri manutentivi al gestore, devono essere approvate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c), TUEL, e non possono essere disposte da organi sub-consiliari come la Conferenza dei Sindaci. In difetto di ratifica, tali modifiche sono inopponibili all’ente concedente e al gestore, che rimane obbligato secondo la convenzione originaria.
La Corte dichiara inammissibile la censura relativa al nesso causale e alla configurabilità del danno, in quanto volta a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva accertato, sulla base della CTU, che la causa degli allagamenti era il sovraccarico dovuto all’ostruzione delle caditoie per accumulo di fogliame e terra, conseguenza della mancata manutenzione ordinaria da parte del gestore. La Corte, infine, precisa in funzione correttiva della motivazione che la responsabilità non implica la risoluzione generale delle questioni sul perimetro normativo del SII, ma trova autonomo fondamento nell’accertamento della concreta custodia. Il principio richiamato da Cass. n. 26459 del 2023, secondo cui la normativa comunitaria non legittima il gestore a riversare sugli utenti errori di pianificazione, esprime una ratio di portata generale, applicabile anche al caso di specie. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del gestore al pagamento delle spese processuali in favore del condominio e del Comune.
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Nota della Redazione
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