Condotta antisindacale e lesione oggettiva di interessi collettivi (Cass. civ. n. 14776/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 28 della legge n. 300 del 1970 costituisce uno strumento di tutela privilegiata di reazione alla lesione della libertà e dell’attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, e la lesione di tali situazioni soggettive si ha in presenza di atti e comportamenti del datore di lavoro che, oggettivamente, impediscono, compromettono o limitano l’esercizio delle libertà e attività garantite al sindacato.
La rilevanza della condotta antisindacale è esclusivamente oggettiva, restando privo di rilievo, ai fini della concessione della tutela inibitoria, l’intento del datore di lavoro, sia nel senso che la tutela non può essere negata in presenza di situazioni di buona fede dell’autore del comportamento, sia nel senso che l’intento di nuocere al sindacato non è idoneo a integrare condotta antisindacale ove manchi la lesione degli interessi collettivi considerati dalla norma.
La condotta del datore di lavoro che violi diritti individuali, derivanti dalla legge o dai contratti collettivi, non può mai integrare un comportamento antisindacale, fermo restando che al pregiudizio del diritto individuale potrebbe accompagnarsi anche il pregiudizio di interessi collettivi, come, ad esempio, in caso di inadempimenti retributivi connessi a scioperi o di reazioni disciplinari all’esercizio di attività sindacali.
In tema di repressione della condotta antisindacale, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non precluda l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, per la sua portata intimidatoria o per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale.
Il Fatto
Un rappresentante sindacale, in servizio presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adì il Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970 (procedimento di repressione della condotta antisindacale), contestando: a) il divieto assoluto di trattenersi in ufficio oltre le ore 18:00; b) un ordine di servizio del 16 gennaio 2020 con cui era stata disposta l’interdizione dal lavoro straordinario; c) il ritardo con cui l’Agenzia aveva trasmesso la bozza di verbale di una riunione del 24 ottobre 2019, nella quale erano state espresse criticità in tema di lavoro straordinario.
Il Tribunale accolse parzialmente il ricorso, limitatamente al divieto di trattenersi in ufficio oltre le 18:00, mentre respinse la domanda per gli altri due profili. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2266 del 2023, rigettò il gravame del rappresentante sindacale, confermando la decisione di primo grado. La Corte territoriale ritenne che l’ordine concernente lo straordinario non ledesse le prerogative sindacali, non essendo stata individuata una lesione oggettiva degli interessi collettivi; ritenne altresì che il ritardo nella trasmissione del verbale, essendo un comportamento compiuto e irreversibile, senza effetti durevoli, non costituisse condotta antisindacale. Il rappresentante sindacale propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Con l’unico motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza aveva omesso di pronunciarsi sulla doglianza relativa all’illegittimità dell’ordine di servizio sullo straordinario, che, adottato da un dirigente incompetente, avrebbe tranciato in forma assoluta il contratto di lavoro in una porzione rilevante. La Corte osserva che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato riguarda la domanda, sulla quale la Corte ha senz’altro statuito, e non concerne le singole argomentazioni poste dalla parte a fondamento della stessa. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere ne comporti il rigetto, essendo il giudice tenuto a esporre in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi disattesi per implicito tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass., Sez. U., n. 5295 del 1997; Cass. n. 10031/2002) secondo cui l’art. 28 st. lav. reprime le condotte che ledono oggettivamente gli interessi collettivi del sindacato, essendo irrilevante l’intento del datore di lavoro. La condotta che viola diritti individuali non può integrare un comportamento antisindacale, a meno che non si accompagni anche a un pregiudizio di interessi collettivi. Nel caso di specie, l’ordine di servizio sullo straordinario attiene al rapporto individuale di lavoro e non rientra tra quelli per i quali è prevista una specifica disciplina per il dirigente sindacale, sicché non è oggettivamente idoneo a ledere le prerogative sindacali. Quanto al ritardo nella trasmissione del verbale, la Corte d’Appello ha escluso, con accertamento di fatto insindacabile, che la condotta avesse prodotto effetti durevoli e lesivi delle prerogative sindacali, conformandosi all’orientamento di legittimità (Cass. n. 13860/2019) secondo cui il solo esaurirsi della singola azione lesiva non preclude il rimedio ove il comportamento risulti persistente e idoneo a produrre effetti durevoli. Il ricorso è pertanto rigettato.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.