Legittimazione attiva del sindacato e potere di indire le elezioni RSU (Cass. civ. n. 14830/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della legittimazione attiva ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, il sindacato deve dimostrare lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, requisito che può essere provato attraverso la diffusione dell’organizzazione, il numero degli iscritti, la stipulazione di contratti collettivi nazionali e l’adesione ad accordi interconfederali, senza che sia necessaria la stipulazione di contratti collettivi estesi all’intero ambito nazionale.
L’art. 2 dell’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 attribuisce il potere di indire le elezioni per le RSU non solo alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda, ma anche a quelle che, costituite con proprio statuto, raccolgono il 5% delle firme tra i lavoratori dell’impresa e che accettano espressamente il contenuto dell’Accordo Interconfederale stesso.
Il chiarimento contenuto nell’art. 46 del CCNL Turismo, che precisa i requisiti per i sindacati firmatari del contratto, non interferisce con il potere di iniziativa delle organizzazioni sindacali che, pur non firmatarie del CCNL, soddisfino le condizioni di cui alla seconda parte dell’art. 2 dell’Accordo Interconfederale.
L’interpretazione delle clausole contrattuali collettive e l’accertamento della legittimazione attiva del sindacato costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, incensurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua e conforme ai principi giurisprudenziali.
Il Fatto
Un’organizzazione sindacale indisse, nel novembre 2014, le elezioni per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) presso la società datrice di lavoro. La società non riconobbe il risultato elettorale e negò agli eletti i permessi sindacali. Il sindacato propose ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 (procedimento di repressione della condotta antisindacale) dinanzi al Tribunale di Treviso, che accolse la domanda e ritenne antisindacale il comportamento della società.
La società propose opposizione, ma il Tribunale confermò il decreto. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 272 del 2021, rigettò l’appello della società, ritenendo legittimata attiva l’organizzazione sindacale in quanto aveva provato la propria diffusione a livello nazionale (attraverso la stipulazione di contratti collettivi nazionali, l’adesione all’Accordo Interconfederale del 1994 e il numero di iscritti) e legittimo il potere di indire le elezioni RSU ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Interconfederale e dell’art. 46 del CCNL Turismo. La società propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, dichiarando inammissibili i primi tre motivi, infondato il quarto e inammissibile il quinto. Quanto ai primi tre motivi, con cui si deduceva la carenza di legittimazione attiva del sindacato per difetto del requisito della “nazionalità”, la Corte rileva che le censure si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti e in una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello si è attenuta ai principi consolidati di legittimità (Cass. n. 1/2020; n. 5321/2017; n. 2735/2015; n. 6876/2022; n. 23264/2023), secondo cui la legittimazione attiva ex art. 28 St. Lav. richiede la prova dello svolgimento di un’effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, dimostrabile attraverso la diffusione dell’organizzazione, il numero degli iscritti, la stipulazione di contratti collettivi nazionali e l’adesione ad accordi interconfederali. La Corte territoriale ha accertato in fatto tali elementi (stipulazione di due CCNL, adesione all’Accordo Interconfederale del 1994 e al CCNL Turismo 2010, numero di iscritti), e tale accertamento è insindacabile.
La Corte rigetta il quarto motivo, con cui si deduceva l’errata interpretazione dell’art. 2 dell’Accordo Interconfederale del 1994 e dell’art. 46 del CCNL Turismo. La Corte afferma che l’art. 2 dell’Accordo Interconfederale attribuisce il potere di indire le elezioni RSU non solo ai sindacati firmatari del CCNL applicato in azienda, ma anche a quelli che, costituiti con proprio statuto, raccolgono il 5% delle firme tra i lavoratori e accettano espressamente il contenuto dell’Accordo Interconfederale. Il chiarimento contenuto nell’art. 46 del CCNL Turismo, che precisa i requisiti per i sindacati firmatari del contratto, non interferisce con il potere di iniziativa dei sindacati che soddisfano le condizioni della seconda parte dell’art. 2. L’interpretazione delle clausole contrattuali collettive è riservata al giudice di merito, e la Corte d’Appello ha fornito una motivazione congrua e non censurabile. Il quinto motivo, relativo al diritto ai permessi sindacali, è inammissibile perché ripropone tesi difensive già disattese senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, configurando un “non motivo”. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese processuali.
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