Cessione di credito IVA irregolare e inopponibilità al Fisco (Cass. civ. n. 15313/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione di credito IVA, l’Amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto, può opporre al cessionario le eccezioni sull’esistenza o validità del rapporto alla base del credito e i fatti che incidono “ab origine” sull’efficacia del contratto di cessione, inerenti alla legittimazione del cessionario, quando la cessione non sia stata accettata e non siano state osservate le formalità di legge.
La disciplina della compensazione dei crediti erariali di cui all’art. 34 della l. n. 388 del 2000 deve essere coordinata con le disposizioni speciali di cui agli artt. 43-bis e 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, che regolano la cessione dei crediti IVA e ne subordinano l’opponibilità all’Erario al rispetto di specifiche formalità, quali la notifica all’Ufficio e l’accettazione da parte del debitore ceduto.
L’esimente di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, che esclude la sanzione in caso di mancato pagamento di un tributo imputabile esclusivamente a un terzo, non opera quando il contribuente abbia tenuto una condotta colpevole, anche per culpa in vigilando, e non abbia dimostrato l’assenza di colpa mediante la prova dell’adempimento dell’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e della non imputabilità dell’illecito.
La notifica dell’atto di appello a uno dei due procuratori costituiti, presso l’indirizzo comune, è tempestiva e valida, a condizione che entrambi abbiano poi svolto attività difensiva in secondo grado, essendo lo scopo della notifica raggiunto.
Il Fatto
La società contribuente, con un debito fiscale di circa € 600.000,00, acquistò da altra società un credito IVA di circa € 500.000,00 per portarlo in compensazione. L’operazione, suggerita da un commercialista che asseverò il credito, fu perfezionata a un prezzo pari al 50% del valore nominale. Tuttavia, il credito era già stato chiesto a rimborso dalla cedente, la cessione non seguiva le formalità di legge (notifica all’Ufficio) e il credito era estraneo al gruppo della cessionaria. L’Agenzia delle Entrate disconobbe la compensazione e notificò un avviso di accertamento per l’IVA dell’anno 2011.
La Commissione tributaria provinciale annullò la ripresa, ritenendo la società vittima di truffa e non dovute le sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3019 del 2018, accolse l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’operazione irrituale sia sul piano formale che sostanziale e la cessionaria colpevole per inescusabile leggerezza. La società propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, esaminando e disattendendo tutti i motivi. Quanto al primo motivo (omessa notifica dell’atto di appello a uno dei due difensori), la Corte ritiene la censura infondata, richiamando il principio per cui, in presenza di due procuratori con uguali poteri, la notifica a uno di essi è tempestiva e valida, e lo scopo è raggiunto se entrambi hanno svolto attività difensiva, come nella specie (Cass. n. 5774/1988; n. 10109/1994).
Il secondo motivo (violazione degli artt. 43-bis e 43-ter d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 34 l. n. 388/2000) è infondato: la disciplina generale sulla compensazione deve essere coordinata con le norme speciali sulla cessione dei crediti IVA. L’irritualità formale della cessione (mancata notifica e accettazione) e la sua inopponibilità all’Erario, unitamente all’inesistenza sostanziale del credito (già richiesto a rimborso dalla cedente), escludono la compensazione. La Corte richiama il principio per cui l’Ufficio può opporre eccezioni che incidono ab origine sulla validità della cessione (Cass. n. 27883/2013; n. 32113/2023).
I motivi terzo e quarto, che lamentano omesso esame di fatti decisivi relativi alla colpa e all’asseverazione del credito, sono inammissibili perché attengono all’apprezzamento del compendio probatorio, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, non ravvisandosi le anomalie motivazionali di cui a Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014.
Il quinto motivo (mancata esclusione delle sanzioni per colpa del terzo) è infondato: l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 non opera quando il contribuente non dimostri l’assenza di colpa, anche sotto il profilo della culpa in vigilando, e l’operazione presenti elementi di particolare convenienza e di affidamento a un professionista che ha condotto l’operazione e ne ha tratto un compenso percentuale, tutti indici di una condotta non sufficientemente diligente (Cass. n. 27651/2024; n. 19422/2018). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.
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