Onere probatorio del nesso causale nella responsabilità da cosa in custodia (Cass. civ. n. 15662/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato ha l’onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità intrinseca o dalle caratteristiche della res custodita.
Non è invece tenuto a dimostrare l’esatta dinamica del sinistro né a fornire una prova positiva e certa di tutti i dettagli dell’accadimento, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso eziologico materiale.
Il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito, ovvero il fatto colposo del danneggiato o del terzo, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.
L’incertezza sulla concreta causa del danno non può essere posta a carico del danneggiato, ma ridonda a favore di quest’ultimo, gravando sul custode l’onere di eliminare il dubbio eziologico.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di una cooperativa di pulizie incaricata della sanificazione presso una Fondazione, mentre procedeva alla pulizia di una lampada scialitica mobile, veniva colpita alla testa da un braccio orizzontale della stessa, a causa di uno scatto improvviso, riportando lesioni gravissime. Conveniva in giudizio la Fondazione per il risarcimento dei danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.; la Fondazione chiamava in manleva la cooperativa, che a sua volta chiamava in causa l’INAIL.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, ritenendo che la lavoratrice non avesse provato il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l’evento, non essendo chiaro se la lampada avesse avuto un ruolo attivo o fosse stata mera occasione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1672/2023, confermava il rigetto, osservando che la ricorrente non aveva fornito la prova della completa dinamica del sinistro, e che neppure i consulenti erano riusciti a stabilire se l’evento fosse riconducibile a un normale impiego della lampada ovvero a un comportamento anomalo della danneggiata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla corretta applicazione dell’art. 2051 c.c. Ha premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità del custode prescinde da ogni connotato di colpa e il danneggiato deve provare esclusivamente il rapporto causale tra la cosa e il danno, senza dover dimostrare la pericolosità intrinseca della res né l’esatta dinamica dell’evento. La Corte d’appello aveva invece erroneamente aggiunto un ulteriore onere probatorio a carico dell’attrice, richiedendo la prova positiva e certa della complessiva dinamica del sinistro, al di là della correlazione causale.
La Suprema Corte ha rilevato che, nel caso di specie, la stessa sentenza impugnata dava atto che la ricorrente aveva provato il violento impatto con la res custodita, il che era sufficiente a integrare il nesso causale. La richiesta di una prova ulteriore costituiva, pertanto, un’errata applicazione dell’art. 2051 c.c., che ha confuso il piano della “esatta dinamica” con quello della “causa del malfunzionamento della cosa custodita”. Il giudice di merito avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il nesso causale e, una volta provato, porre a carico del custode l’onere di dimostrare il caso fortuito o il fatto colposo del danneggiato.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del merito applicando correttamente i principi enunciati, con particolare riguardo al riparto dell’onere probatorio. Ha altresì disposto l’omissione dei dati identificativi della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
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