Giudicato esecutivo: inammissibile l’istanza reiterata senza elementi nuovi (Cass. pen. Sez. I n. 31734/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente di dichiarare inammissibile l’istanza che ripropone una questione già dedotta ed effettivamente decisa, quando non siano allegati fatti o elementi nuovi. La preclusione derivante dal giudicato esecutivo ha stabilità relativa e non si estende alle questioni soltanto deducibili, mai prospettate o neppure implicitamente valutate. Una diversa articolazione argomentativa del medesimo tema non elide la preclusione. I vizi del precedente provvedimento definitivo devono essere fatti valere mediante la sua tempestiva impugnazione.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto l’estinzione per prescrizione delle residue pene detentiva e pecuniaria applicate con una sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Pesaro. In sede esecutiva era stata riconosciuta la continuazione con i reati giudicati da un precedente provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Ancona. L’istanza era stata respinta il 29 marzo 2024, sul rilievo che la recidiva impedisse l’estinzione della pena. Tale decisione non era stata impugnata.
Il condannato aveva quindi presentato una nuova istanza il 3 dicembre 2024. Il giudice dell’esecuzione l’aveva dichiarata inammissibile il 5 luglio 2025, ritenendola una mera riproposizione della domanda già respinta. Dopo la qualificazione del ricorso per cassazione come opposizione, il giudice dell’opposizione aveva confermato l’inammissibilità. Con il nuovo ricorso, il condannato sosteneva che la recidiva non fosse stata applicata nelle sentenze di patteggiamento e che la prima richiesta, formulata genericamente, non avesse affrontato in modo specifico tale profilo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene decisivo che il tema dell’incidenza della recidiva sulla prescrizione della pena fosse già stato esaminato nell’ordinanza del 29 marzo 2024. La nuova istanza non introduceva una questione diversa, ma proponeva una differente argomentazione diretta a contestare la medesima condizione ostativa. Il condannato deduceva, infatti, che la recidiva dovesse considerarsi esclusa perché non espressamente valorizzata nel calcolo della pena.
Secondo la Corte, tale prospettazione non integra un fatto o un elemento nuovo idoneo a superare la stabilità relativa del giudicato esecutivo. Il precedente provvedimento aveva già affrontato l’operatività della recidiva ai fini dell’art. 172 cod. pen. La circostanza che la prima istanza fosse stata formulata in termini generici non consentiva quindi di riaprire il confronto sulla questione effettivamente decisa.
Il Collegio ribadisce che la preclusione esecutiva riguarda soltanto le questioni dedotte e valutate nella precedente decisione definitiva. Non comprende, invece, quelle meramente deducibili, ossia proponibili ma non prospettate, né esaminate neppure implicitamente. A sostegno richiama Cass. pen. Sez. I n. 36547 del 18 settembre 2025, Cass. pen. Sez. I n. 27712 del 1° luglio 2020 e Cass. pen. Sez. III n. 23006 dell’11 giugno 2026. Quest’ultima estende l’operatività della preclusione anche all’istanza proposta da un soggetto diverso.
Non assume rilievo neppure la censura relativa alla motivazione per relationem adottata nell’ordinanza del 29 marzo 2024. L’eventuale vizio avrebbe dovuto essere denunciato mediante impugnazione di quel provvedimento. La sua tardiva deduzione non trasforma il successivo incidente di esecuzione in uno strumento di riesame. Poiché nessun elemento nuovo era stato allegato, la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza reiterata risulta conforme all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. La Corte rigetta pertanto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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