Assoluzione in appello: il dubbio richiede ragioni verificabili (Cass. pen. Sez. VI n. 31724/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice d’appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado, non opera lo stesso standard motivazionale richiesto per l’overturning sfavorevole all’imputato. Resta tuttavia necessario formulare un dubbio ragionevole sorretto da ragioni intrinsecamente razionali, verificabili sul materiale probatorio e idonee a confrontarsi con le linee portanti della decisione riformata. Non bastano generiche notazioni di dissenso né una lettura atomistica delle prove. L’omesso esame degli elementi valorizzati dal primo giudice determina un vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità. Se sono accolti anche ricorsi rilevanti agli effetti penali, il rinvio resta unitario davanti al giudice penale.
Il Fatto
In primo grado, il giudice dell’udienza preliminare aveva condannato l’imputata per più fatti di calunnia, uniti dalla continuazione. Le contestazioni riguardavano denunce con cui erano stati accusati, pur ritenuti innocenti, due testimoni di avere deposto falsamente in una controversia civile e un ulteriore soggetto di averli indotti a dichiarare il falso. I procedimenti originati da tali accuse erano stati archiviati. Alla condanna erano seguite anche statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili.
La Corte d’appello ha riformato integralmente la decisione, assolvendo l’imputata perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili. Il Procuratore generale e le parti civili hanno impugnato l’assoluzione, denunciando una valutazione frammentaria del compendio probatorio e l’assenza di un confronto effettivo con la motivazione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dai principi elaborati dalle Sezioni Unite n. 14800/2018 e, per il diverso ribaltamento sfavorevole all’imputato, n. 27620/2016. La riforma in senso assolutorio non è soggetta al medesimo rigore imposto alla decisione che sostituisce una condanna a un’assoluzione. Quest’ultima deve rispettare la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio prevista dall’art. 533 cod. proc. pen. Nel percorso favorevole all’imputato, invece, il giudice può sviluppare un’argomentazione essenzialmente demolitiva e mostrare la persistente sostenibilità di ricostruzioni alternative.
Il minor rigore non consente, però, un dissenso assertivo. Il dubbio posto a fondamento dell’assoluzione deve risultare razionale e verificabile alla luce delle prove acquisite. Il giudice d’appello deve confrontarsi con i nuclei essenziali della condanna e spiegare perché non siano più persuasivi. La mancata critica puntuale rende la motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.
Nel caso esaminato, la sentenza di riforma aveva valorizzato soprattutto due profili: l’inidoneità delle archiviazioni a dimostrare, da sole, la materialità della calunnia e l’asserita enfatizzazione, da parte del primo giudice, di dettagli marginali. Secondo la Cassazione, tali rilievi non affrontavano l’effettiva struttura della condanna. Il primo giudice non aveva infatti fondato la responsabilità sul solo esito dei procedimenti avviati dalle denunce, ma su un quadro indiziario articolato.
Restavano senza risposta la tempistica delle denunce, presentate dopo l’esito sfavorevole della causa civile, la tardiva indicazione di testimoni non addotti in quella sede e le contraddizioni emerse nella progressione dichiarativa. La Corte territoriale non aveva inoltre vagliato l’attendibilità delle versioni contrapposte, né la natura congetturale dell’accusa di induzione alla falsa testimonianza, successivamente ridimensionata dal suo stesso autore. Era mancata anche una valutazione complessiva delle deposizioni dei dipendenti bancari e del loro rapporto con le parti.
Ne deriva, per la Cassazione, una lettura atomistica delle prove, priva di un’alternativa ricostruttiva dotata di maggiore forza persuasiva. L’annullamento investe sia gli effetti penali sia quelli civili. Poiché al ricorso delle parti civili si affianca quello del Procuratore generale, rilevante sul piano penale, l’art. 622 cod. proc. pen. non consente il rinvio separato al giudice civile. Il nuovo giudizio dovrà quindi svolgersi davanti a un’altra sezione della Corte d’appello.
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