Errore materiale correggibile d’ufficio se motivazione e dispositivo divergono (Cass. civ. Sez. I n. 24761 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale può essere disposta anche d’ufficio quando motivazione e dispositivo contengono un’inversione testuale rispetto all’esito chiaramente ricavabile dall’intera decisione. L’istituto opera se il rigetto di un motivo e l’accoglimento dell’altro risultano univocamente dai passaggi argomentativi, mentre singoli enunciati li riportano in ordine opposto. La rettifica sostituisce le espressioni inesatte senza rinnovare il giudizio né modificare la sostanza della pronuncia. Gli adempimenti conseguenti sono regolati dall’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e dall’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 5849/2026, con la quale la Corte aveva deciso un ricorso proposto da una società in amministrazione straordinaria nei confronti di una società creditizia e di una banca. Il punto 3 della motivazione attestava il rigetto del secondo motivo. I successivi punti da 5 a 21 sviluppavano, invece, le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento del primo motivo.
Nonostante tale percorso argomentativo, il punto 22 della motivazione e il dispositivo indicavano l’esito inverso: accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo. La società ricorrente aveva quindi domandato la correzione sia della parte motiva sia del dispositivo, depositando anche memoria. Il procedimento veniva iscritto e promosso d’ufficio con decreto presidenziale del 24 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla possibilità di rilevare anche d’ufficio l’errore materiale. Il dato decisivo non risiede nella sola formulazione del dispositivo, ma nel confronto tra questa e l’intero sviluppo della motivazione. Tale verifica consente di distinguere l’inesattezza meramente testuale da un diverso esito decisorio, che non potrebbe essere introdotto mediante il procedimento di correzione.
Nel caso esaminato, la struttura della sentenza rendeva inequivoca la decisione effettivamente assunta. Il punto 3 aveva esaminato in via pregiudiziale il secondo motivo e lo aveva rigettato. I punti da 5 a 21 avevano poi esposto le ragioni dell’accoglimento del primo motivo. L’indicazione opposta contenuta nel punto 22 e nel dispositivo risultava dunque isolata e incompatibile con la sequenza argomentativa precedente.
Da questa contraddizione interna la Corte ricava la natura meramente materiale dell’errore. La rettifica non richiede una nuova valutazione dei motivi né incide sul contenuto sostanziale della pronuncia. Essa serve soltanto a ristabilire la corrispondenza tra il ragionamento già espresso e la sua formulazione conclusiva. L’ordinanza dispone quindi la sostituzione della parola «secondo» con «primo» nella motivazione e corregge il dispositivo affinché rechi l’esatto ordine degli esiti.
La sentenza corretta deve pertanto indicare l’accoglimento del primo motivo e il rigetto del secondo. La Corte demanda alla Cancelleria gli adempimenti conseguenti, richiamando l’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e l’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.. Il provvedimento conferma così che la procedura di correzione può eliminare una difformità puramente espressiva quando l’effettiva volontà decisoria emerge senza incertezze dalla motivazione.
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