Sequestro preventivo: motivazione integrabile se non assente o apparente (Cass. pen. Sez. II n. 31843/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa in sede di riesame è consentito soltanto per violazione di legge. Il vizio motivazionale assume tale rilievo quando l’apparato argomentativo manca del tutto, non è ancorato al caso concreto o difetta dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Se la motivazione del decreto genetico non è assente o meramente apparente, il tribunale del riesame può e deve integrarla. Il pericolo di dispersione può essere desunto dalle concrete modalità di gestione patrimoniale e dalla persistente capacità dell’indagato di trasferire o occultare le utilità.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto un sequestro preventivo per equivalente su un immobile e su altri beni mobili nella disponibilità dell’indagato. Il Tribunale di Biella aveva poi rigettato la richiesta di riesame. La misura si inseriva in un procedimento per i reati previsti dagli artt. 416 e 640-bis cod. pen. e 2621 cod. civ., rispetto ai quali il decreto aveva ravvisato il fumus e il rischio di dispersione patrimoniale.
Con il ricorso venivano dedotte la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione sul periculum in mora. La difesa sosteneva che il decreto non avesse spiegato la concretezza e l’attualità del rischio, considerata l’epoca dei fatti, l’assenza di successive condotte dispositive e l’inattività delle società coinvolte. Da tale asserita radicale mancanza di motivazione faceva discendere l’impossibilità, per il tribunale, di integrare il provvedimento genetico.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e diretto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito. Richiama il principio espresso da Sez. II n. 18951 del 2017, Sez. II n. 49739 del 2023 e Sez. II n. 2248 del 2026. In materia cautelare reale, il difetto di motivazione integra una violazione di legge soltanto quando impedisce radicalmente di comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice.
Nel caso esaminato, il decreto genetico conteneva specifiche e autonome argomentazioni sul pericolo cautelare. Il rischio di dispersione dei beni era stato ricavato dal modus operandi attribuito agli indagati. Questi avrebbero utilizzato società prive di effettiva operatività, successivamente depauperate mediante prelievi e bonifici verso altre compagini riconducibili al medesimo circuito. Il mancato intervento cautelare avrebbe quindi consentito ulteriori trasferimenti verso società analoghe o conti esteri, rendendo più difficile il recupero delle disponibilità.
Il tribunale aveva inoltre valorizzato la gestione delle somme, strutturalmente orientata alla disgregazione del patrimonio, e la persistente capacità dell’indagato di operare attraverso prestanome. Ne derivava un rischio concreto di nuovi trasferimenti, intestazioni fittizie e vanificazione della futura confisca. Si trattava di apprezzamenti di fatto non censurabili in cassazione e sorretti da una motivazione né assente né apparente.
La Corte richiama quindi Sez. VI n. 10590 del 2018 e Sez. I n. 15039 del 2026, secondo cui il giudice del riesame ha il potere-dovere di integrare una motivazione esistente, sebbene insufficiente. Dichiarato il ricorso inammissibile, applica l’art. 616 cod. proc. pen. e condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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