Mutamento del giudice: rinnovazione con richiesta tempestiva, motivata e specifica (Cass. pen. Sez. VI n. 31842/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mutamento della persona fisica del giudice, la rinnovazione dell’istruttoria richiede un’istanza tempestiva, motivata e specifica, con indicazione nella lista dell’art. 468 cod. proc. pen. dei soggetti da riesaminare. Gli atti di ammissione già compiuti restano efficaci e il nuovo giudice esercita i poteri degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen.. L’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. non opera nei casi regolati dall’art. 93-bis d.lgs. n. 150/2022. La richiesta di rimessione impone la sospensione obbligatoria soltanto alle condizioni dell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen..
Il Fatto
Il procedimento riguardava la condanna dell’imputato per sostituzione di persona, ai sensi degli artt. 494 e 61, n. 2, cod. pen., e per truffa ex art. 640 cod. pen.. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità, riducendo soltanto il risarcimento riconosciuto alla parte civile. Il giudizio di rinvio seguiva l’annullamento della precedente sentenza d’appello, disposto da Sez. II n. 13344 del 05/03/2025 per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione.
Nel nuovo giudizio d’appello la condanna era stata nuovamente confermata. Il ricorrente denunciava l’omessa notificazione dell’avviso di deposito e contestava gli effetti della precedente nullità della citazione. Deduceva inoltre che il primo grado avrebbe dovuto essere sospeso per la pendenza di una richiesta di rimessione. Infine, lamentava la mancata rinnovazione dell’istruttoria dopo il mutamento del giudice.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude anzitutto che fosse dovuto l’avviso di deposito. La motivazione d’appello era stata depositata il 6 febbraio 2026, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla decisione del 10 novembre 2025. Non ricorreva quindi il presupposto dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.. L’impugnazione del 24 marzo 2026 era stata comunque considerata tempestiva. Dopo l’annullamento era stato inoltre emesso un nuovo decreto di citazione, notificato personalmente il 27 agosto 2025. La deduzione sulla conoscenza inadeguata del giudizio era generica. L’art. 185 cod. proc. pen. non estendeva la nullità al primo grado, anteriore al segmento processuale viziato.
Sulla rimessione, la Cassazione distingue tra sospensione facoltativa e obbligatoria. In base agli artt. 45, 46 e 47 cod. proc. pen., l’obbligo sorge quando il processo è giunto alle conclusioni e il giudice sa che la richiesta è stata assegnata alle Sezioni Unite o a una sezione diversa da quella indicata dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen.. Nel caso concreto, la sospensione fu disposta prima delle conclusioni, mentre il procedimento veniva rinviato in attesa della decisione sulla rimessione.
Richiamando Sezioni Unite n. 41736 del 30/05/2019, la Cassazione osserva che il principio di immutabilità del giudice impone l’identità tra chi ammette e assume la prova e chi decide. Gli atti di ammissione restano però efficaci. Il mutamento consente di chiedere prove nuove o la ripetizione di quelle già assunte, ma la richiesta deve indicarne specificamente le ragioni ed è soggetta ai criteri degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen.. Per gli esami testimoniali, i soggetti da riesaminare devono risultare dalla lista dell’art. 468 cod. proc. pen.. La disciplina sopravvenuta dell’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. non opera, per effetto dell’art. 93-bis d.lgs. n. 150/2022, quando la rinnovazione riguarda dichiarazioni anteriori al 1° gennaio 2023.
L’esame degli atti, consentito in presenza di error in procedendo secondo Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001, mostrava che davanti al nuovo giudice la difesa aveva chiesto soltanto l’esame di testimoni mai sentiti. La rinnovazione era stata domandata solo in seguito, con istanza tardiva, immotivata e riferita a soggetti non inseriti nella lista. Da qui la manifesta infondatezza della censura e l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., anche alla luce di Corte cost. n. 186 del 13/06/2000, seguono le spese e il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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