Cose in custodia: una ratio non impugnata rende inutile censurare l’altra (Cass. civ. n. 7463/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando una sentenza si fonda su due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, il consolidamento di una di esse rende inutile l’esame delle censure rivolte all’altra. In tema di travisamento della prova, è configurabile un vizio di legittimità soltanto quando vi sia una svista sul contenuto oggettivo della prova, non quando si contesti l’idoneità del materiale istruttorio a fondare la valutazione compiuta dal giudice. La diversa valutazione della forza dimostrativa delle fotografie attiene al merito.
Il Fatto
Un motociclista, costretto ad arrestarsi per il traffico, aveva poggiato il piede sulla sede stradale finendo in una buca determinata dalla rimozione del precedente manto di asfalto in prossimità di un cantiere. Aveva quindi chiesto al Comune il risarcimento dei danni alla persona invocando la responsabilità da cosa in custodia.
La domanda era stata rigettata in entrambi i gradi di merito. La Corte d’appello aveva fondato la decisione su due autonome ragioni: da un lato, aveva ritenuto non adeguatamente provato che fosse stata proprio la deformazione del manto stradale a causare la caduta; dall’altro, anche ipotizzando tale dinamica, aveva attribuito l’evento esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, considerando il pericolo prevedibile ed evitabile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina prioritariamente la censura rivolta alla seconda ratio decidendi. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse travisato la documentazione fotografica utilizzata per affermare la visibilità del pericolo, poiché le immagini erano state scattate di giorno mentre il sinistro si era verificato in orario serale.
La Corte distingue però il travisamento del contenuto oggettivo della prova dalla contestazione della valutazione probatoria. Il primo ricorre quando il giudice incorre in una vera e propria svista sul dato rappresentato dalla prova. Diverso è il caso in cui la parte non contesti ciò che la fotografia raffigura, ma la sua capacità di dimostrare una determinata circostanza. Quest’ultima critica investe il giudizio inferenziale del giudice di merito e non integra travisamento della prova.
Nel caso concreto, il ricorrente non sosteneva che la Corte avesse attribuito alle fotografie un contenuto inesistente, ma contestava che esse fossero idonee a dimostrare la visibilità della situazione di pericolo nell’orario del sinistro. La censura mirava quindi a ottenere una diversa valutazione dell’efficacia dimostrativa delle immagini.
La Cassazione rileva inoltre che il giudizio di visibilità non era fondato soltanto sulle fotografie, ma anche sulla conformazione dei luoghi: il dissesto rientrava in una zona interessata da lavori, delimitata da materiale di colore altamente visibile e collocata in un contesto urbano. La valutazione compiuta dal giudice di merito risultava pertanto basata su un insieme di elementi fattuali.
Dichiarato inammissibile il motivo contro la seconda ratio decidendi, quest’ultima diviene definitiva e resta da sola sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda. Ne consegue l’assorbimento dei motivi rivolti alla prima ratio, relativi alla prova della dinamica e del nesso causale. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile.
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