Riduzioni premiali decisive per individuare la pena più grave (Cass. pen. Sez. I n. 31821/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della continuazione in sede esecutiva, la violazione più grave prevista dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. coincide con quella per cui è stata concretamente inflitta la pena più elevata dopo le riduzioni premiali del giudizio abbreviato. Il giudice considera anche la diminuzione ulteriore prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., quando ricorrono i relativi presupposti, sia per individuare la pena base sia per commisurare gli aumenti. Per le pene temporanee, applicare la riduzione ai singoli addendi o al risultato finale non modifica il computo complessivo. Una motivazione sintetica sugli aumenti per i reati satellite è sufficiente quando essi sono esigui, proporzionati e rispettosi dell’art. 81 cod. pen..
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne irrevocabili, entrambe pronunciate in esito a giudizio abbreviato per reati della stessa tipologia e con identiche pene. Aveva assunto come violazione più grave la condanna anteriore e, applicati gli aumenti per i reati satellite, aveva rideterminato la sanzione complessiva.
Il condannato ha contestato la scelta della pena base, osservando che quella condanna era stata successivamente ridotta di un sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Ha inoltre censurato il metodo di calcolo, chiedendo l’applicazione della diminuente per il rito sulla pena complessiva, e ha denunciato il difetto di motivazione sugli aumenti. Il ricorso ha così posto il problema della nozione di pena più grave inflitta nella fase esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi. L’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. impone di assumere come violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato. Le Sezioni Unite n. 7029 del 2024 hanno chiarito che occorre considerare la pena concretamente risultante dopo la riduzione premiale, superando il diverso orientamento richiamato dal ricorrente.
Il medesimo criterio comprende l’ulteriore riduzione di un sesto stabilita dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Secondo la Sez. I n. 232 del 2026, per le condanne in abbreviato non appellate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, tale diminuzione incide sulla pena base e sugli aumenti. Poiché le condanne riguardavano gli stessi reati e recavano inizialmente identiche pene, la violazione più grave era quella giudicata nel 2024, rimasta priva dell’ulteriore decurtazione.
La censura sul metodo di calcolo resta invece priva di incidenza concreta. Per le pene temporanee, la riduzione applicata ai singoli addendi oppure alla pena finale conduce al medesimo risultato. La scelta della base può modificare il computo soltanto per l’ergastolo o quando opera il limite dell’art. 78 cod. pen..
È infondato anche il motivo relativo alla motivazione degli aumenti. Il relativo onere varia secondo la loro entità. Nel caso esaminato, gli incrementi erano contenuti e proporzionati rispetto a reati della stessa natura. La Sezioni Unite n. 47127 del 2021 esclude che una simile determinazione integri un cumulo materiale surrettizio. La Sez. III n. 24979 del 2018 conferma inoltre che, quando la pena per i reati satellite è notevolmente inferiore al minimo edittale, l’obbligo motivazionale si attenua. Non emerge, quindi, alcun abuso della discrezionalità prevista dall’art. 132 cod. pen..
Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la Corte dispone l’annullamento senza rinvio limitatamente all’aumento per i reati satellite. Lo ridetermina in sedici giorni di reclusione ed euro 83,00 di multa, applicando anche la riduzione di un sesto. La pena complessiva viene così fissata in due mesi e sedici giorni di reclusione ed euro 283,00 di multa. Nel resto, il ricorso è rigettato.
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