ICI scuole paritarie: esenzione solo con rette simboliche e uso diretto (Cass. civ. n. 6952/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 per gli immobili destinati ad attività didattiche presuppone che l’attività sia svolta con modalità non economiche, ossia gratuitamente o dietro pagamento di una retta meramente simbolica. La natura non lucrativa dell’ente, la finalità sociale dell’attività e l’inserimento della scuola nel sistema nazionale di istruzione non sono sufficienti. L’esenzione richiede inoltre, di regola, l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore; l’utilizzo da parte di un diverso ente può rilevare soltanto in presenza di una stretta compenetrazione funzionale e di una concessione totalmente gratuita.
Il Fatto
Un Comune aveva recuperato l’ICI relativa all’anno 2006 con riferimento, tra l’altro, a un fabbricato di proprietà di un ente ecclesiastico e utilizzato come scuola dell’infanzia. I giudici tributari avevano riconosciuto l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, valorizzando la natura non commerciale dell’ente e la finalità didattica e sociale dell’attività.
La Commissione regionale aveva inoltre escluso una reale alterità tra il soggetto proprietario dell’immobile e quello gestore della scuola, attribuendo ai differenti codici fiscali un significato meramente contabile. Il Comune ricorreva per cassazione contestando, tra l’altro, l’assenza di una verifica concreta sulle modalità economiche di svolgimento dell’attività e sull’effettiva utilizzazione diretta dell’immobile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione afferma che l’esenzione deve essere interpretata in conformità alla disciplina unionale sugli aiuti di Stato. Perché il beneficio sia compatibile con tale disciplina, non basta che l’attività svolta appartenga astrattamente a una delle categorie indicate dalla legge. Occorre verificare come essa venga concretamente esercitata.
Per le attività didattiche il discrimine è rappresentato dalla retta. L’attività conserva carattere non economico quando viene resa gratuitamente oppure dietro un corrispettivo simbolico, destinato a coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio. Non rileva, invece, che la gestione produca una perdita, né che l’ente non persegua finalità lucrative. Anche un soggetto non profit può infatti esercitare un’attività economica quando offre servizi sul mercato dietro corrispettivi non simbolici.
La Corte censura quindi la decisione impugnata per non avere accertato la misura delle rette richieste agli alunni e le concrete modalità di gestione della scuola. L’onere di dimostrare i requisiti dell’esenzione grava sul contribuente.
Un autonomo accertamento riguarda l’utilizzazione dell’immobile. La regola è quella dell’utilizzo diretto da parte dell’ente possessore. L’impiego del bene da parte di un soggetto giuridicamente distinto esclude normalmente il beneficio. L’esenzione può tuttavia operare anche nell’utilizzo indiretto quando l’altro ente non commerciale appartenga alla medesima struttura funzionale, persegua gli stessi compiti istituzionali e riceva il bene gratuitamente. Non è sufficiente la mera comunanza di finalità: devono essere accertati una stretta strumentalità tra i soggetti e l’assenza di qualsiasi remunerazione per il godimento del bene.
La Cassazione dispone inoltre che il giudice di rinvio verifichi l’eventuale applicazione dello ius superveniens in materia di aiuti de minimis. Per l’ICI relativa al periodo 2006-2011 il recupero può essere escluso, ricorrendone le condizioni, quando gli aiuti rimangano entro la soglia prevista dalla disciplina unionale. Anche la prova di tali presupposti grava sul contribuente. La sentenza viene pertanto cassata sui motivi relativi all’esenzione e la causa rinviata per i necessari accertamenti di fatto.
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