Non esecutività e restituzione nel termine: decide il giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 31815/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando, insieme alla richiesta diretta a far dichiarare la non esecutività del provvedimento, l’interessato deduce anche i presupposti della restituzione nel termine e non ha già proposto quest’ultima domanda al giudice dell’impugnazione, decide il giudice dell’esecuzione. L’art. 670, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che tale giudice, se non deve dichiarare la non esecutività, provvede sulla restituzione. È quindi viziata la trasmissione separata della sola istanza restitutoria alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen.. Gli atti devono essere rimessi al giudice competente perché valuti la domanda nel suo corretto contesto processuale.
Il Fatto
Due condannati, dopo la conferma in appello della sentenza pronunciata per il delitto previsto dall’art. 12, commi 1 e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non avevano proposto ricorso per cassazione. La motivazione della decisione di secondo grado non era stata tradotta nella lingua da loro conosciuta, diversamente da quella di primo grado. Dichiarata esecutiva la sentenza, la Procura aveva emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. La difesa sosteneva che l’omessa traduzione impedisse la decorrenza del termine per l’impugnazione.
L’istanza chiedeva la dichiarazione di non esecutività della sentenza, la sospensione dell’ordine di carcerazione, la traduzione della motivazione e la restituzione nel termine. La Corte di appello, richiamato l’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., trasmetteva alla Cassazione la domanda restitutoria. Inviava invece al giudice di primo grado, quale giudice dell’esecuzione, la richiesta di sospensione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione individua il punto decisivo nella disciplina speciale dettata dall’art. 670, comma 3, cod. proc. pen.. La disposizione regola il caso in cui l’interessato, chiedendo la non esecutività del provvedimento, eccepisca contestualmente la sussistenza delle condizioni per la restituzione nel termine. In questa situazione, la legge concentra le valutazioni davanti al giudice dell’esecuzione.
La competenza di tale giudice opera quando la domanda restitutoria non sia già stata proposta al giudice dell’impugnazione. Se non ritiene di dichiarare non esecutivo il provvedimento, lo stesso giudice deve decidere sulla restituzione. La Corte territoriale non poteva quindi separare l’istanza congiunta e trasmetterne una parte alla Cassazione sulla base dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen.. Tale scelta ha determinato il vizio processuale rilevato nell’ordinanza.
La pronuncia non affronta la fondatezza della tesi difensiva relativa alla mancata traduzione della sentenza di appello. Non stabilisce, dunque, se il termine per impugnare sia effettivamente decorso, né decide sulla non esecutività della condanna. La motivazione resta circoscritta all’individuazione del giudice chiamato a esaminare la domanda proposta ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen..
Da qui la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione. A quest’ultimo spetta valutare l’istanza di restituzione nel termine, tenendo conto del rapporto processuale che la collega alla richiesta di non esecutività.
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