DASPO: la convalida deve valutare le deduzioni difensive (Cass. pen. Sez. III n. 31809/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’obbligo di presentazione collegato al DASPO, il giudice svolge un controllo sostanziale sulla necessità e urgenza della misura, sulla pericolosità concreta e attuale, sull’attribuibilità della condotta e sulla congruità della durata. Il contraddittorio cartolare è effettivo solo se le deduzioni pertinenti e rilevanti sono esaminate e il loro mancato accoglimento è motivato, anche sinteticamente. È apparente la motivazione affidata a un modello prestampato privo di riferimenti al caso concreto e alla memoria difensiva. L’inosservanza del termine dilatorio di quarantotto ore determina una nullità generale a regime intermedio, ma non invalida la convalida quando l’interessato ha comunque esercitato le facoltà difensive.
Il Fatto
Il Questore aveva disposto nei confronti del ricorrente un ulteriore DASPO, accompagnato dal duplice obbligo di presentazione presso la Questura in occasione degli incontri di una squadra di calcio. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva convalidato la prescrizione prima che fossero trascorse quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile.
Il ricorrente aveva denunciato la violazione del termine previsto dall’art. 6 legge n. 401/1989 e la conseguente nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. Aveva inoltre dedotto l’apparenza della motivazione, lamentando che il giudice non avesse esaminato la memoria difensiva e il decreto di archiviazione relativo al procedimento penale posto a fondamento dell’aggravamento della misura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo. Il termine di quarantotto ore tutela il diritto di difesa e la sua inosservanza integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Tuttavia, secondo Sez. III n. 15973 del 04/03/2020 e Sez. III n. 13639 del 15/11/2019, la violazione non inficia la convalida quando il destinatario abbia comunque esercitato le proprie prerogative. Nel caso esaminato risultava depositata una memoria difensiva.
È stato invece accolto il secondo motivo. La convalida prevista dall’art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401 non consiste in un controllo meramente formale. Il giudice deve verificare necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata. Le Sezioni Unite n. 44273 del 27/10/2004 hanno chiarito che il controllo investe tutti i presupposti della misura di prevenzione. Il giudice può anche ridurne la durata quando la ritenga eccessiva.
La garanzia difensiva non si esaurisce nella possibilità di depositare osservazioni. Il giudice deve esaminare le deduzioni pertinenti e spiegare perché non siano meritevoli di accoglimento. Tale principio trova conferma in Sez. III n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021 e Sez. III n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015. Nel caso concreto, il provvedimento utilizzava un modello prestampato e non considerava né la memoria né l’archiviazione prodotta dalla difesa. La motivazione risultava quindi solo apparente.
La Corte ha disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma per una nuova valutazione, imponendo l’esame della memoria pretermessa e dei presupposti della misura. Nelle more ha ordinato la sospensione dell’efficacia del provvedimento questorile, limitatamente all’obbligo di presentazione.
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