Rinuncia all’impugnazione: ricorso inammissibile e sanzione pecuniaria (Cass. pen. Sez. III n. 31803/2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione proposta dal difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., determina l’inammissibilità del ricorso in forza dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Alla relativa declaratoria conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando la causa d’inammissibilità è imputabile alla volontà del ricorrente, la corresponsione di una somma alla cassa delle ammende. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause d’inammissibilità e trova quindi applicazione anche nel caso di rinuncia.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva accolto l’appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.. Aveva quindi disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni nella disponibilità dell’indagato. La misura riguardava un importo fino a euro 11.997.962,84 ed era collegata, tra l’altro, all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 74/2000.
Il ricorrente aveva denunciato una violazione di legge nella verifica della concretezza e dell’attualità del periculum in mora. Secondo la difesa, mancavano condotte indicative di dispersione patrimoniale. L’indagato aveva inoltre posto i propri beni immobili a garanzia del potenziale debito tributario e manifestato disponibilità al contraddittorio con l’amministrazione finanziaria. Il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria d’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Prima della decisione, il difensore munito di procura speciale ha trasmesso un atto con il quale ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. La Corte qualifica la dichiarazione come rituale e applica direttamente l’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.. L’intervenuta rinuncia assorbe la questione cautelare e impedisce lo scrutinio della censura relativa al pericolo di dispersione del patrimonio.
La conseguenza processuale discende dall’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che riconduce la rinuncia tra le cause d’inammissibilità dell’impugnazione. La decisione non affronta, pertanto, la motivazione dell’ordinanza impugnata né verifica la sussistenza dei presupposti sostanziali del sequestro. La ratio della pronuncia resta interamente processuale.
La declaratoria comporta anzitutto la condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre il versamento di euro 500,00 alla cassa delle ammende. Richiamando Corte cost. n. 186 del 2000, rileva che la causa d’inammissibilità dipende dalla volontà del ricorrente ed è quindi a lui imputabile anche sotto il profilo della colpa.
L’art. 616 cod. proc. pen., osserva la sentenza, non limita la sanzione pecuniaria alle ipotesi disciplinate dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Essa opera anche per le cause previste dall’art. 591, compresa la rinuncia. Tale interpretazione trova conferma in Sez. V n. 28691 del 2016 e Sez. VI n. 26255 del 2015. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile e applica entrambe le conseguenze economiche previste dalla disciplina processuale.
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