**Il risarcimento del danno da occupazione illegittima della P.A. (Cons. Stato n. 1 del 01.01.2026)**
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione illegittima di un bene da parte della pubblica amministrazione, il diritto al risarcimento del danno sorge in capo al proprietario a prescindere dall’annullamento dell’atto amministrativo che ha disposto l’occupazione. Il risarcimento del danno, infatti, non costituisce un rimedio di carattere demolitorio, ma una forma di tutela per equivalente che presuppone soltanto la prova dell’evento di danno e del nesso di causalità con la condotta della P.A. La domanda di risarcimento, pertanto, è ammissibile anche in assenza di una preventiva pronuncia di annullamento, ferma restando la necessità di dimostrare l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno aveva convenuto in giudizio la pubblica amministrazione, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione illegittima del fondo, realizzata per la realizzazione di un’opera pubblica. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto del proprietario al risarcimento. Avverso tale decisione, la P.A. aveva proposto appello, deducendo che la domanda risarcitoria non poteva essere accolta in mancanza di un provvedimento di annullamento dell’atto di occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha disatteso l’eccezione preliminare dell’amministrazione, affermando che la tutela risarcitoria è del tutto autonoma rispetto a quella demolitoria. L’art. 2043 cod. civ., tale, non richiede, ai fini del risarcimento, la previa rimozione dell’atto lesivo. La domanda di risarcimento del danno, infatti, non è una domanda di annullamento e non può essere condizionata all’esito di un giudizio demolitorio.
Il Collegio ha, inoltre, precisato che il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima è dovuto non solo per il pregiudizio patrimoniale subito, ma anche per il periodo in cui il bene è stato sottratto alla disponibilità del proprietario. La valutazione del danno deve essere effettuata secondo le regole ordinarie, considerando il valore del bene e il periodo di privazione.
Quanto alla prova, la Corte ha ribadito che grava sul danneggiato l’onere di allegare e dimostrare il danno di cui chiede il ristoro, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell’azione amministrativa. Nel caso di specie, la domanda è stata accolta perché il proprietario aveva fornito la prova dell’occupazione del fondo e della perdita della sua disponibilità.
La sentenza, infine, ha precisato che l’accoglimento della domanda risarcitoria non preclude all’amministrazione la possibilità di regolarizzare la situazione, anche mediante l’adozione di un provvedimento di acquisizione del bene, con la corresponsione dell’indennizzo.
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