Esclusione della responsabilità del custode per colpa esclusiva del danneggiato (Cass. civ. n. 15230/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, la colpa esclusiva del danneggiato integra il caso fortuito ed è idonea a recidere il nesso causale, indipendentemente dal titolo di responsabilità invocato (art. 2051 c.c. o art. 2043 c.c.), quando il giudice di merito abbia accertato che la condotta imprudente del soggetto è stata l’unica causa dell’evento.
L’apprezzamento della condotta del danneggiato e della prevedibilità dell’anomalia stradale costituisce un tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità ogniqualvolta la motivazione superi il ‘minimo costituzionale’ e sia sostenuta da indizi gravi, precisi e concordanti.
Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo esame del merito, essendo preclusa in sede di legittimità ogni diversa valutazione delle risultanze istruttorie già compiutamente scrutinata dal giudice del merito.
La dichiarazione di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., se accompagnata da una seconda ratio decidendi autonoma e sufficiente, non determina la cassazione della sentenza, potendo il giudizio di legittimità fondarsi sulla pronuncia di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, in data 8 gennaio 2012, mentre percorreva in bicicletta una strada provinciale, cadde a causa di un avvallamento del manto stradale non visibile né segnalato, riportando gravi lesioni. Convenne in giudizio la Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana) per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettò la domanda, ritenendo il sinistro conseguenza della condotta imprudente del ciclista, il quale, esperto dei luoghi e in condizioni di piena luce, avrebbe dovuto percepire l’anomalia.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3734 del 2022, confermò la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile il primo motivo di appello per difetto di specificità e rigettando il secondo motivo, fondato sul merito della condotta del danneggiato. Il ricorrente propose ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione di legge e questioni inerenti all’onere della prova e alla legittimazione passiva dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, esaminando prioritariamente il terzo motivo (che lamentava violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi), rilevando che esso mira, in realtà, a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. La Corte d’Appello ha fondato il rigetto della pretesa risarcitoria su un accertamento in fatto puntuale della ‘scarsa diligenza’ del danneggiato, desunto da indizi gravi e concordanti: l’orario diurno con piena luce, la visibilità rettilinea del tratto stradale, la comprovata esperienza del ciclista (che utilizzava una bicicletta professionale) e la sua verosimile conoscenza dei luoghi, essendo residente nell’isola.
La Corte osserva che il primo motivo (nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’inammissibilità del primo motivo di appello) resta assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo, poiché la Corte d’Appello ha formulato una seconda ratio decidendi, autonoma e sufficiente, fondata sul merito della condotta del danneggiato. La Cassazione chiarisce che, anche se la fattispecie fosse stata astrattamente inquadrata nell’art. 2051 c.c. (responsabilità del custode), la domanda sarebbe stata comunque rigettata, poiché la colpa esclusiva del danneggiato integra il caso fortuito, recidendo il nesso causale indipendentemente dal titolo di responsabilità invocato.
Il secondo motivo (che contestava l’omessa prova del potere di controllo sulla strada) è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, una volta accertata la colpa esclusiva del ciclista, ogni questione relativa alla sussistenza del rapporto di custodia o all’onere della prova a carico della P.A. diventa priva di rilievo decisorio. Il quarto motivo (sulle spese) è manifestamente infondato, poiché il regolamento delle spese è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, e la parte totalmente soccombente non vanta alcun diritto alla compensazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’anonimizzazione dei dati in caso di diffusione.
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