Omessa traduzione del mandato di arresto europeo sanata dall’assistenza dell’interprete (Cass. pen. n. 31908 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, la tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non richiede la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna, quando la comprensione del loro contenuto sia assicurata mediante l’assistenza di un interprete. L’omessa eccezione della mancata traduzione in udienza determina la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.. Avverso la sentenza che dispone la consegna, il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per i motivi di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con conseguente esclusione del vizio di motivazione. L’autorità richiesta non è tenuta a verificare le condizioni detentive dello Stato richiedente, salvo emergano fondati elementi di rischio di trattamenti inumani o degradanti.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in esecuzione di due mandati di arresto processuale emessi dall’autorità austriaca, disponeva la consegna del ricorrente, nei cui confronti si procedeva per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati. Il primo mandato era stato emesso in data 7 luglio 2026, cui seguiva un mandato integrativo in data 27 luglio 2026, con contestazione di ulteriori reati fine. La Corte territoriale celebrava un’unica udienza, esaminando congiuntamente entrambi i mandati. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rigettando le censure difensive con motivazione articolata.
Quanto al primo motivo, relativo all’omessa traduzione dei mandati di arresto in lingua georgiana, la Suprema Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, in materia di mandato di arresto europeo, la tutela del diritto di difesa non richiede la traduzione scritta degli atti quando la comprensione sia assicurata mediante l’assistenza di un interprete, come avvenuto nel caso di specie. L’omessa eccezione in udienza ha determinato, inoltre, la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen..
Il secondo motivo, concernente la verifica dell’identità della persona, è stato ritenuto inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso la sentenza di consegna, ai sensi del novellato art. 22 della legge n. 69/2005, è consentito solo per i motivi di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con esclusione del vizio di motivazione. La Corte ha precisato che l’errore di persona rilevante è solo quello tra il soggetto ricercato e quello tratto in arresto, non già l’accertamento della colpevolezza, che attiene al merito.
Il terzo motivo, relativo al secondo mandato di arresto, è stato ritenuto infondato: il procedimento di consegna non presuppone l’adozione di una misura cautelare, né la mancata applicazione di quest’ultima ha leso il diritto di difesa. Quanto al principio di specialità, la Corte ha evidenziato che l’emissione di due mandati integrativi dimostra il pieno rispetto del principio, essendo i reati compiutamente indicati.
Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato manifestamente infondato: il principio del reciproco affidamento esclude l’obbligo di verifica delle condizioni detentive, salvo emergano fondati elementi di rischio, non dedotti nel caso di specie.
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