Ricorso per saltum inammissibile per censure reiterative e non specifiche (Cass. pen. Sez. VII n. 32009/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal contenere effettive censure di legittimità, reiteri le medesime allegazioni già disattese con motivazione congrua, logica e conforme al diritto dalla corte di merito, senza dedurre il travisamento della prova. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che ne aveva confermato la condanna per i delitti di evasione e furto. Con i tre motivi di impugnazione, la difesa deduceva la violazione degli artt. 192, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all’affermazione della penale responsabilità; la violazione dell’art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato di evasione; infine, la violazione degli artt. 132, 133, 133-bis, 62-bis e 99 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena, all’applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva come i motivi di ricorso, pur articolati secondo i classici schemi del vizio di legittimità, non contengano effettive censure avverso la sentenza impugnata, ma si limitino a riproporre le medesime allegazioni difensive già disattese dai giudici di merito. La corte territoriale aveva, infatti, indicato congruamente gli elementi su cui aveva fondato la decisione: le convergenti dichiarazioni degli operanti, la smentita delle asserzioni difensive in ordine ai fatti di evasione e la ritenuta accresciuta pericolosità dell’imputato, desunta anche dai numerosi procedimenti penali.
La Corte osserva che il ricorso finisce per perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza dedurre effettivamente il travisamento della prova, unico ambito nel quale il sindacato di legittimità potrebbe esercitarsi sul materiale probatorio. In tal senso, richiama il precedente di Sez. 2, n. 46288 del 2016, secondo cui la rilettura degli elementi di prova raccolti, finalizzata ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto, non è consentita in sede di legittimità.
Quanto alle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, la Corte ritiene sussistenti profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, richiamando Corte cost., sent. n. 186 del 2000 e Sez. 1, n. 30247 del 2016, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa.
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