Etilometro non revisionato: l’affidabilità della misurazione spetta al giudice (Cass. pen. Sez. IV n. 31662/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza della cadenza prevista per le verifiche periodiche dell’etilometro non determina la nullità dell’accertamento, ma può incidere sull’affidabilità del risultato. L’alcoltest non costituisce prova legale, poiché il giudizio penale resta governato dal libero convincimento. Spetta quindi al giudice di merito valutare l’attendibilità della misurazione difforme dal modello regolamentare, utilizzando ogni evidenza disponibile e offrendo una motivazione logica ed esauriente. Una prolungata omissione delle verifiche, accompagnata da elementi sintomatici generici, può fondare il dubbio sul regolare funzionamento dello strumento. Contro le sentenze di assoluzione inappellabili ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il pubblico ministero può ricorrere per cassazione anche per i vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il procedimento trae origine da un controllo eseguito dopo un incidente stradale avvenuto in orario notturno. All’imputato era contestata la guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Il Tribunale lo aveva assolto, rilevando che l’apparecchio impiegato per misurare il tasso alcolemico non risultava sottoposto a controllo periodico dal 2009. Aveva inoltre giudicato insufficienti gli elementi sintomatici riscontrati nell’immediatezza.
Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’assenza delle revisioni annuali fosse stata erroneamente equiparata al malfunzionamento dell’etilometro. Ha inoltre censurato il mancato esercizio dei poteri di integrazione istruttoria previsti dall’art. 507 cod. proc. pen., ritenuti necessari per verificare l’effettiva funzionalità dello strumento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione chiarisce anzitutto il regime dell’impugnazione. Le sentenze di assoluzione relative ai reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate dopo il 25 agosto 2024, sono inappellabili per il pubblico ministero. Resta esperibile il ricorso per cassazione previsto dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., senza le limitazioni proprie del ricorso per saltum.
Nel merito, la Corte esclude che l’alcoltest integri una prova legale. La disciplina tecnica mira a ridurre la soggettività dell’accertamento, ma non sottrae il risultato alla valutazione giudiziale. L’art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada distingue l’omologazione del tipo di apparecchio dalle verifiche periodiche sul singolo strumento. Queste ultime servono ad accertarne la perdurante efficienza e sono documentate nel libretto metrologico.
Il mancato rispetto della periodicità prescritta non rende dunque nullo l’accertamento. Può tuttavia indebolirne l’affidabilità. Quanto più la verifica è prossima al controllo, tanto maggiore è la capacità dell’attestazione di dimostrare il regolare funzionamento. Il giudice può considerare anche il pretest, i sintomi di ebbrezza, la condotta di guida, le testimonianze e l’eventuale assunzione recente di bevande alcoliche.
Nel caso esaminato, la contestazione difensiva era specifica e l’apparecchio non risultava verificato da quindici anni. Il Tribunale ha quindi ritenuto dubbia la sua funzionalità al momento della misurazione. Tale giudizio era sostenuto anche dalla genericità degli elementi sintomatici e da una motivazione non manifestamente illogica. L’apprezzamento di merito non poteva perciò essere sostituito in sede di legittimità.
È stata respinta anche la censura relativa all’art. 507 cod. proc. pen. Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi può essere sorretto da una motivazione implicita, ricavabile dalla struttura argomentativa della decisione. Nel caso concreto, gli elementi già acquisiti consentivano una valutazione negativa sulla responsabilità. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, senza applicare l’art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta da una parte pubblica.
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