Rinuncia al ricorso: inammissibilità e condanna alla cassa delle ammende (Cass. pen. Sez. I n. 31934 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione, sottoscritta personalmente dall’indagato o dal suo difensore munito di procura speciale, determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, ritenuta congrua, in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino aveva disposto il sequestro preventivo della società Mivida srls, della quale la ricorrente era legale rappresentante, in relazione al reato di cui all’art. 322, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 14/2019, contestato a due indagati. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto genetico del vincolo, dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza della Sezione Quinta n. 40092 del 17/10/2025, aveva annullato l’ordinanza che aveva a sua volta annullato il decreto di sequestro, accogliendo il ricorso del pubblico ministero.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, gli indagati avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, nonché violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza. In data 30 aprile 2026, i ricorrenti hanno rinunciato all’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preso atto della intervenuta rinuncia all’impugnazione, sottoscritta da entrambi i ricorrenti. Tale atto, in quanto espressione della volontà di non proseguire nel giudizio di legittimità, determina l’esaurimento del potere di impugnazione e rende il ricorso inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità, pur derivando da un atto dispositivo della parte, non esime il ricorrente dalle conseguenze economiche del giudizio. In applicazione del principio generale sancito dall’art. 616 cod. proc. pen., la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento ciascuno, ritenuta congrua rispetto alla natura della decisione adottata. La pronuncia si pone in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di rinuncia all’impugnazione, che non elide gli oneri economici conseguenti alla definizione del procedimento.
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