Aumenti di pena per i reati satellite: obbligo di motivazione distinta e proporzionata (Cass. pen. Sez. I n. 31927 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena complessiva ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., nonché di escludere che si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale. La revoca della sospensione condizionale della pena, conseguente al superamento del limite di due anni, non è viziata quando l’aumento illegittimo abbia determinato il superamento di tale soglia, ma impone l’annullamento della determinazione sanzionatoria. In tema di divieto di bis in idem, il giudicato non può formarsi su una circostanza aggravante, sicché la valutazione dell’identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all’elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali di condotta, evento e nesso causale.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di una sentenza di condanna del 15 febbraio 2023 e quelli di una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 21 aprile 2022, rideterminando la pena complessiva in anni due, mesi due e giorni quindici di reclusione. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza: la sproporzione degli aumenti di pena per i reati satellite, che avrebbe causato la revoca della sospensione condizionale, e la violazione del divieto di bis in idem per la duplicazione della circostanza aggravante della presenza di minori.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso. Con riferimento al primo motivo, ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva inflitto aumenti di pena differenti per due fatti di lesioni identici per gravità , modalità commissive e contesto spazio-temporale: in un caso un aumento di cinque mesi di reclusione, nell’altro di un mese, senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni di tale disparità di trattamento. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, secondo cui l’impegno motivazionale in ordine ai singoli aumenti deve essere proporzionato alla loro entità , tale da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.. La mancanza di argomentazioni a sostegno della determinazione rende incongrua la decisione e impone l’annullamento sul punto.
Quanto alla revoca della sospensione condizionale, la Corte ha precisato che il superamento del limite di due anni comporta la revoca ex lege del beneficio, ma tale effetto è consequenziale all’illegittima determinazione degli aumenti, che ha determinato il superamento della soglia.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione del divieto di bis in idem sostanziale. Ha ricordato che il giudicato non può formarsi su una circostanza aggravante, sicché gli accadimenti storici sottesi a circostanze già valutate possono essere autonomamente giudicati, purché la valutazione dell’identità del fatto riguardi esclusivamente l’elemento materiale del reato, nelle sue componenti essenziali di condotta, evento e nesso causale. Nel caso concreto, le condizioni che hanno aggravato i reati di maltrattamenti e di lesioni erano differenti, non essendovi stata alcuna duplicazione sanzionatoria.
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