Atti persecutori: reato abituale e sindacato di legittimità sulla credibilità della persona offesa (Cass. pen. n. 31879/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di atti persecutori, avendo natura di reato abituale e di danno, è integrato dalla reiterazione di condotte minacciose o moleste e dal loro inserimento nella sequenza causale che determina l’evento, il quale può manifestarsi anche solo a seguito dell’ultimo atto. La valutazione della credibilità della persona offesa, in quanto questione di fatto, non è rivalutabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione dei giudici di merito sia manifestamente contraddittoria o illogica. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, solleciti una differente comparazione del significato probatorio delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, già congruamente esaminati nelle conformi sentenze di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino, che aveva condannato il ricorrente per i reati di atti persecutori e rapina ai danni del padre. L’imputato si era insediato, contro la volontà dell’ascendente, in un immobile di sua proprietà, perpetrando nel tempo minacce e molestie, culminate nell’episodio dell’8 settembre 2023, quando lo avrebbe aggredito e derubato del telefono cellulare e di una catenina d’oro. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivi generici, non consentiti e formulati in fatto, volti a una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, oltre che manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno ribadito che il sindacato sul vizio di motivazione non consente di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, ma solo di verificare l’avvenuto esame di tutti gli elementi e la correttezza logica del percorso argomentativo.
Con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha ricordato il principio per cui, pur essendo necessario un rigoroso controllo sulla sua credibilità soggettiva e oggettiva, in assenza di elementi che facciano dubitare dell’obiettività, non occorrono riscontri esterni, salvo il caso di dichiarante coinvolto nel fatto. Tale valutazione, se congruamente motivata, non è rivalutabile in cassazione, come nel caso di specie, in cui le conformi sentenze di merito avevano evidenziato la coerenza e la precisione del racconto oltre a plurimi riscontri.
In ordine al reato di rapina, la Corte ha ritenuto logica la ricostruzione dei giudici di merito, fondata sul narrato della vittima e su convergenti elementi di prova: le dichiarazioni di un teste che aveva visto la persona offesa con segni di percosse, l’annotazione di polizia giudiziaria e il referto medico. Il mancato rinvenimento dei beni sottratti è stato spiegato con il lasso temporale intercorso tra il fatto e l’intervento degli operanti, nonché con la condotta violenta tenuta dall’imputato al momento del rintraccio, sintomatica della sua aggressività.
Quanto al delitto di atti persecutori, la Corte ha richiamato la natura di reato abituale e di danno, precisando che è sufficiente la realizzazione di uno solo degli eventi alternativi previsti dalla norma. I giudici di merito avevano dato atto della reiterazione di minacce e molestie, culminate nella rapina, e del grave turbamento psichico cagionato alla persona offesa, costretta a cambiare le proprie abitudini di vita. Le doglianze della difesa, sollecitando una diversa valutazione del significato probatorio delle prove, sono state ritenute inammissibili.
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