Inammissibile il ricorso in cassazione contro la doppia conforme in tema di truffa aggravata (Cass. pen. n. 31871/2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, fondata su motivi non consentiti, generici o manifestamente infondati, comporta l’assorbimento delle statuizioni civili. In tema di querela, la volontà punitiva manifestata dalla persona offesa per reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardività. Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto piena conoscenza del fatto-reato, non dalla mera percezione di elementi indiziari. La valutazione degli elementi probatori e la ricostruzione del fatto costituiscono prerogativa del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e logica.
Il Fatto
Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 29/02/2024, ha condannato l’imputato per il reato di truffa aggravata commesso in Alcamo il 17/11/2017, in concorso con altri soggetti, per aver venduto un’autovettura con il contachilometri manomesso. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23/10/2025, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello proposto dalla difesa. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione concernenti la sussistenza del concorso di persone nel reato, la tempestività della querela, la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché le statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato la natura di “doppia conforme” delle sentenze di merito, considerate come un unico corpo motivazionale. Ha quindi scrutinato i motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili perché non consentiti, generici e manifestamente infondati, nonché meramente reiterativi delle doglianze già disattese in appello.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato che la censura era formulata in fatto, mirando a una diversa lettura degli elementi probatori, preclusa in sede di legittimità. La valutazione del ruolo di socio accomandante dell’imputato, della sua professionalità nel settore e dei messaggi scambiati con la persona offesa, costituiva un percorso argomentativo congruo e non illogico, immune da vizi di ordine logico-giuridico.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la persona offesa ha avuto piena consapevolezza del raggiro il 04/04/2018, quando un centro specializzato ha accertato il reale chilometraggio del veicolo. Ha inoltre richiamato il principio per cui la querela presentata per reati divenuti procedibili a querela dopo la riforma Cartabia non può essere considerata tardiva, trattandosi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore in cui la querela non era richiesta.
La Corte ha infine ritenuto il terzo motivo non superiore alla soglia di ammissibilità, evidenziando che la pena era stata fissata nel minimo edittale e che le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse in primo grado. Il quarto motivo, concernente le statuizioni civili, è stato dichiarato assorbito dalla declaratoria di inammissibilità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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