Verifica di congruità dell’offerta e parametri retributivi dell’Accordo collettivo (TAR Lazio n. 14447 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di congruità dell’offerta ex art. 110 del d.lgs. 36/2023, il parametro retributivo da applicare è quello previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento per la specifica tipologia prestazionale, come definita dalla lex specialis di gara. Non è pertinente invocare il minimo salariale previsto per le interviste di durata convenzionale pari a un’ora quando le prestazioni oggetto di affidamento presentano una durata significativamente inferiore. La valutazione di congruità costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di supporto all’Osservatorio di mercato, disposta in favore del costituendo RTI controinteressato. La censura principale concerneva la presunta anomalia dell’offerta aggiudicataria, fondata su costi della manodopera inferiori ai minimi salariali dell’Accordo collettivo ASSIRM. In via subordinata, la ricorrente deduceva il difetto di istruttoria nella verifica di congruità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la tesi attorea si fonda su un presupposto fattuale non riscontrato nella documentazione di gara: dal Capitolato tecnico emerge infatti che le interviste oggetto dell’appalto presentano una durata ampiamente inferiore ai trenta minuti, sicché il parametro orario di € 19,00 invocato dalla ricorrente – riferito a interviste di durata convenzionale di un’ora – risulta non pertinente.
Coerente con la lex specialis è invece l’applicazione del diverso parametro di € 13,50 previsto dall’Accordo ASSIRM per le interviste di durata inferiore. Il costo medio orario di € 17,40 calcolato dall’aggiudicataria è stato ritenuto attendibile, anche alla luce della ponderazione delle fasce orarie e delle figure professionali impiegate, nonché della distinta indicazione, nei giustificativi, di un costo medio orario più elevato per le interviste di durata superiore all’ora.
Quanto al profilo subordinato, la stazione appaltante aveva attivato il sub-procedimento di verifica pur in assenza dei presupposti per l’attivazione automatica, formulando plurime richieste di chiarimenti e acquisendo un quadro conoscitivo completo. Il giudizio di congruità è stato pertanto espresso all’esito di un’istruttoria articolata, insindacabile in quanto espressione di discrezionalità tecnica non viziata da manifesta illogicità.
Le censure proposte sono state ritenute una inammissibile sostituzione delle valutazioni amministrative con quelle della ricorrente, fondate su un diverso presupposto interpretativo della documentazione di gara. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese.
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