Formula bilineare di punteggio economico e tassatività delle cause di esclusione (TAR Lazio n. 14448 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis relative ai criteri di valutazione dell’offerta non rivestono carattere immediatamente lesivo e l’onere di impugnazione sorge solo all’esito della procedura, quando la lesione si concretizza con l’aggiudicazione. Il punteggio conseguito nei criteri tabellari non implica analogo livello di valutazione nei criteri discrezionali, espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità. La scelta di una formula non lineare concava per il punteggio economico è legittima se non annulla la componente prezzo ed è coerente con la struttura dell’appalto. La violazione del limite di pagine della relazione tecnica non integra causa di esclusione, in assenza di espressa previsione, potendo semmai dar luogo alla non valutazione delle parti eccedenti. Il ricorso incidentale, anche se astrattamente escludente, diviene improcedibile quando il ricorso principale è respinto nel merito.
Il Fatto
La società, gestore uscente del servizio, ha impugnato l’aggiudicazione di una gara a procedura negoziata per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente, collocatasi al terzo posto, ha censurato la valutazione dell’offerta tecnica, la formula di attribuzione del punteggio economico e la mancata esclusione delle controinteressate per violazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale volto a far dichiarare l’anomalia dell’offerta della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività sollevata sull’impugnazione della formula economica, richiamando il principio secondo cui le clausole sui criteri di valutazione non sono immediatamente lesive: la loro incidenza si manifesta solo all’esito della gara, con la definizione della graduatoria. Ha quindi stabilito l’ordine di trattazione, escludendo la natura pregiudiziale del ricorso incidentale, poiché l’eventuale accoglimento non avrebbe eliminato l’interesse all’esame delle censure principali, potenzialmente idonee a caducare l’intera procedura.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla valutazione tecnica: i punteggi tabellari e quelli discrezionali assolvono funzioni distinte e il massimo punteggio nei primi non implica analoga valutazione nei secondi. La qualità di gestore uscente non può tradursi in un automatismo premiale, poiché rileva esclusivamente il contenuto dell’offerta presentata. La divergenza di giudizi tra commissari è stata considerata fenomeno fisiologico, destinato a comporsi nella sintesi finale.
Sulla formula di calcolo del punteggio economico, il TAR ha escluso profili di irragionevolezza: la funzione non lineare concava non annulla la componente prezzo, ma ne attenua il peso marginale, scelta coerente con un appalto in cui la competizione economica riguarda solo la fee di agenzia, essendo il costo del lavoro sostanzialmente predeterminato. La previsione generale e astratta della formula esclude altresì lo sviamento di potere.
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte ha escluso che il superamento del limite di pagine integri una causa di esclusione: la prescrizione ha natura organizzativa e la stessa lex specialis prevede la sola non valutazione delle parti eccedenti. Ha poi dichiarato inammissibile la censura sulla par condicio per difetto di prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato che l’espunzione delle tabelle avrebbe mutato l’esito della gara. Il ricorso incidentale è stato infine dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendosi consolidata l’aggiudicazione a seguito del rigetto del ricorso principale.
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