Ripiano dispositivi medici tra giurisdizione amministrativa e ordinaria (TAR Lazio n. 14441 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, costituisce una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e non un tributo in senso stretto, con conseguente non applicabilità dell’art. 53 Cost. L’attività delle regioni e province autonome di individuazione delle aziende soggette al ripiano e di quantificazione delle relative quote è interamente vincolata e priva di discrezionalità, anche tecnica, sicché le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi. La normativa istitutiva del payback non viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità, affidamento e libera iniziativa economica, né la riserva di legge, risultando conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52/2022 e gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le linee guida del 6 ottobre 2022, contestando la legittimità del meccanismo di ripiano. Il ricorso, originariamente proposto come ricorso straordinario al Capo dello Stato, era stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Il giudizio era stato sospeso in attesa della definizione delle questioni di legittimità costituzionale, poi decise con sentenza n. 140/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta preliminarmente le eccezioni dell’Azienda ospedaliera sulla carenza di legittimazione passiva, rilevando che la natura endoprocedimentale della determina impugnata non esclude la legittimazione dell’ente, cui occorre fare riferimento per la tempestività dell’impugnazione.
Quanto al merito, richiamata la sentenza Corte cost. n. 140/2024, esclude la fondatezza delle censure di illegittimità costituzionale: il payback persegue finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, rispetta la riserva di legge ex art. 23 Cost., non ha portata retroattiva essendo il meccanismo noto sin dal 2015, e risulta proporzionato anche alla luce della riduzione al 48% delle quote. Il contributo è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e non tributo, per la sua logica “circolare” di riduzione del deficit nel medesimo settore, con conseguente esclusione della violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
Vengono altresì respinte le doglianze sulla violazione dell’affidamento, sulla lesione della libertà di iniziativa economica e sulla disparità di trattamento tra imprese, essendo la commisurazione al fatturato coerente con le finalità della misura. Quanto ai profili relativi alle linee guida, il Collegio esclude vizi di trasparenza, rilevando che l’eventuale errata contabilizzazione dei costi è imputabile alle aziende e che l’inclusione dell’IVA è giustificata dalla qualifica di consumatore finale della pubblica amministrazione, con detraibilità prevista dall’art. 9 del d.l. n. 34/2023.
In ordine alle censure avverso gli atti regionali, il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: l’attività di individuazione delle aziende soggette al ripiano è meramente ricognitiva e vincolata, senza alcun margine di discrezionalità, instaurandosi un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, con conseguente lesione di diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il ricorso è quindi in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con possibilità di riproposizione ex art. 11 c.p.a.. Spese compensate per la complessità delle questioni.
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