Payback dispositivi medici: giurisdizione ordinaria sulle determinazioni regionali di ripiano (TAR Lazio n. 14435 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback dei dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, si fonda su un obbligo legale di contribuzione a carico delle aziende fornitrici, la cui quantificazione è rimessa a un’attività regionale e provinciale di natura vincolata e meramente ricognitiva. Le relative controversie, concernendo un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa, non intermediato dall’esercizio di alcun potere autoritativo, appartengono alla cognizione del giudice ordinario. Al giudice amministrativo resta invece devoluta l’impugnazione degli atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e delle linee guida, che costituiscono il presupposto del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle forniture sanitarie, aveva impugnato in sede di ricorso straordinario, poi trasposto dinanzi al TAR, una pluralità di atti relativi al c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. L’impugnativa riguardava sia gli atti statali a monte del procedimento, quali il decreto interministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida ministeriali, sia i provvedimenti con cui diverse Regioni e la Provincia autonoma di Trento avevano definito gli elenchi delle aziende fornitrici tenute al ripiano, quantificando gli importi dovuti.
La ricorrente contestava, sotto molteplici profili, la legittimità costituzionale e comunitaria della disciplina, nonché la correttezza del calcolo del proprio fatturato, deducendo che l’amministrazione avrebbe illegittimamente incluso nella base di calcolo anche il costo dei servizi accessori alle forniture di dispositivi medici.
La Motivazione della Corte
Il TAR, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata, configurandolo quale contributo solidaristico rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non lesivo dell’affidamento delle imprese, avuto riguardo alla consapevolezza, sin dal 2015, dell’esistenza del meccanismo di ripiano.
In relazione al motivo concernente la quantificazione del fatturato, il Collegio ha precisato che la nozione di fatturato rilevante ai fini del payback afferisce esclusivamente al prezzo del dispositivo medico, non anche ai servizi accessori. L’eventuale erronea imputazione di tali costi nella voce di spesa relativa ai dispositivi medici non è imputabile alle amministrazioni ma a una errata contabilizzazione aziendale.
Quanto al motivo relativo alla determinazione dei tetti di spesa regionali, il TAR ha evidenziato che l’attività demandata alle Regioni e alle Province autonome è di natura meramente attuativo-esecutiva, priva di margini di discrezionalità tecnica o amministrativa. La regione si limita a porre a carico delle aziende il superamento del tetto già certificato con decreto ministeriale, secondo percentuali stabilite dalla legge.
Ne consegue che l’impugnazione delle determinazioni regionali, involgendo un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non intermediato dal potere amministrativo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del principio per cui appartiene a quest’ultimo la cognizione delle controversie in cui la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata. La causa è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione limitatamente agli atti regionali e rigettata nel merito riguardo agli atti statali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.