Incompetenza territoriale del TAR Lazio per gli effetti diretti dell’affidamento (TAR Lazio n. 14422 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., la competenza territoriale inderogabile per le controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è determinata dalla sede dell’ente, salvo che gli effetti diretti dell’atto siano limitati all’ambito territoriale della regione in cui ha sede il tribunale. Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, il criterio del luogo di produzione degli effetti diretti è derogatorio rispetto a quello della sede della stazione appaltante: rileva l’ambito territoriale di esplicazione dell’attività dell’impresa aggiudicataria conseguente all’emanazione dell’atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara o dalla sede dei partecipanti.
Il Fatto
La ricorrente, impresa operante nel settore dei servizi, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento di esclusione dalla procedura telematica aperta, indetta da Sport e Salute S.p.A., per l’affidamento del servizio di facchinaggio presso gli impianti sportivi durante i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, nonché l’aggiudicazione in favore della controinteressata. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di gara e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con subentro. La stazione appaltante e l’ANAC si sono costituite in giudizio, eccependo l’incompetenza territoriale del TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente. Ha richiamato il criterio generale dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede la pubblica amministrazione che ha emanato l’atto, salvo che gli effetti diretti del provvedimento siano limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Nel caso di specie, il Collegio ha precisato che, ai fini dell’individuazione del giudice competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica, ivi compresi i provvedimenti di esclusione, deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l’atto finale della procedura. Tale luogo coincide con l’ambito territoriale di esplicazione dell’attività dell’impresa aggiudicataria, conseguente all’emanazione dell’atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale.
Tale criterio opera indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara e dalla sede dei partecipanti, come già affermato dai precedenti giurisprudenziali richiamati nell’ordinanza. Il Tribunale ha quindi applicato il criterio derogatorio degli effetti diretti dell’atto, evidenziando che la prestazione oggetto dell’affidamento — il servizio di facchinaggio — doveva essere espletata presso gli impianti sportivi che ospitano i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, come stabilito dall’art. 2 del capitolato tecnico.
Pertanto, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il TAR della Puglia, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. Le spese della fase sono state compensate.
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