Notifica per pubblici proclami autorizzata per il numero elevato di controinteressati (TAR Lazio n. 14395 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 41, comma 4, c.p.a. consente al presidente del tribunale o della sezione di disporre, su richiesta di parte, la notificazione del ricorso per pubblici proclami quando la notifica nei modi ordinari risulti particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio; l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata nei confronti di tutti i controinteressati con pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, con l’obbligo di mantenerla fino alla pubblicazione della sentenza definitiva e di rilasciare attestato di avvenuta pubblicazione alla parte ricorrente. La mancata osservanza delle prescrizioni nei termini perentori indicati comporta l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, contestando la graduatoria finale che lo vedeva superato da altri candidati in ragione della minore età anagrafica, nonostante la sua maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati. La disparità di trattamento è stata evocata nei confronti dei controinteressati utilmente collocati in graduatoria, chiedendo l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami in considerazione dell’elevato numero di soggetti da chiamare in giudizio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, valutata l’istanza e richiamato l’art. 41, comma 4, c.p.a., ha ritenuto ricorrenti i presupposti per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ravvisando l’elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio. La difficoltà della notifica ordinaria è stata ritenuta particolarmente significativa, giustificando il ricorso al meccanismo derogatorio previsto dalla norma processuale.
Il Collegio ha dettagliatamente prescritto le modalità di pubblicazione, imponendo al Ministero della Giustizia di pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso contenente l’indicazione dell’autorità giudiziaria, il numero di registro generale del ricorso, i provvedimenti impugnati e il testo integrale del ricorso. La pubblicazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova degli adempimenti entro i successivi dieci giorni, pena l’improcedibilità del ricorso.
Con separato provvedimento collegiale verranno liquidati in favore del Ministero gli oneri conseguenti all’espletamento dell’incombente, previo deposito di documentata evidenza dei costi sostenuti.
Il Tribunale ha fissato al 2 dicembre 2026 l’udienza in camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, compensando le spese.
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Nota della Redazione
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