Verificazione tecnica sul giudizio di non idoneità fisica al concorso per le Scuole Militari (TAR Lazio n. 14389 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il giudizio di non idoneità fisica all’arruolamento militare o all’ammissione ai concorsi delle Scuole Militari, il giudice amministrativo può disporre verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a. quando la complessità della questione sanitaria e la necessità di acquisire elementi di valutazione specialistica rendano opportuno l’approfondimento istruttorio d’ufficio. La verificazione è affidata a organismo sanitario diverso da quello che ha emanato il provvedimento impugnato, con facoltà di avvalersi di consulenti specialisti esterni e con garanzia del contraddittorio tra le parti, le quali possono nominare propri consulenti di fiducia.
Il Fatto
I genitori di una minore, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato il giudizio di non idoneità fisica emesso nei confronti della figlia dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, che ha determinato l’esclusione della candidata dal concorso per l’ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito “Nunziatella” e “Teuliè” per l’anno scolastico 2026-2027. La non idoneità è stata motivata sulla base della riscontrata diagnosi di “P-R corto (<0,12 sec) a QRS stretto senza anomalie del sistema di conduzione”, riconducibile al codice n. 60-4-AC della Direttiva tecnica approvata con decreto del Ministro della Difesa del 04/06/2014.
Con decreto presidenziale, il ricorrente aveva ottenuto l’ammissione con riserva alla prova di cultura generale, fissata per il 21 luglio 2026, in considerazione dell’esigenza di consentire lo svolgimento di prove non ripetibili prima della decisione collegiale. La candidata risultava in attesa di conoscere gli esiti della prova e la posizione raggiunta nella graduatoria finale di merito, pubblicata il 31 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, valutate le censure formulate e la documentazione depositata, ha ritenuto necessario disporre verificazione tecnica ai fini del decidere, riservando ogni valutazione in rito eventualmente correlata all’emanazione di atti successivi afferenti la procedura concorsuale. L’organo istruttorio incaricato è stato individuato nel Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Sanitario, che dovrà operare tramite una Commissione appositamente scelta, autorizzata ad avvalersi di specialisti consulenti esterni in caso di mancanza di adeguate professionalità interne.
La Commissione, previa acquisizione delle regole tecniche previste dall’Amministrazione, dovrà accertare la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria posta a fondamento del provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità. L’Amministrazione dovrà fornire la documentazione contenente le regole del bando e quelle tecniche da osservare, nonché tutta la documentazione sanitaria afferente alla candidata.
Il Tribunale ha inoltre stabilito garanzie procedimentali: avviso alle parti almeno cinque giorni prima dell’operazione di verificazione, facoltà per entrambe di farsi assistere da un consulente di fiducia i cui rilievi dovranno essere riportati nel verbale, e deposito telematico della relazione finale comprensiva di motivato parere. La verificazione dovrà concludersi, possibilmente, entro il 15 ottobre 2026, con fissazione dell’udienza di prosecuzione al 25 novembre 2026.
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Nota della Redazione
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