Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel rinnovo licenza accessi (TAR Lazio n. 14377 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito, dichiarata espressamente dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. La relativa declaratoria prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure dedotte e comporta il normale consolidamento degli effetti dell’atto impugnato. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate, mentre le spese di verificazione tecnica restano a carico della parte ricorrente, considerato l’esito non favorevole dell’accertamento tecnico disposto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la nota di rigetto definitivo della propria istanza di rinnovo della licenza accessi e di potenziamento con GPL dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Roma, al Km 14+985 lato destro della S.S. 7 “Via Appia”. Unitamente alla nota di rigetto, la società aveva gravato l’ulteriore parere tecnico ivi citato, la c.d. “nota DO/AIR/INS prot. 221702 del 23.03.23” nonché il limite di velocità di 90 Km/h nel tratto stradale in questione.
Nel corso del giudizio, con atto depositato, la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito. L’ANAS Gruppo Fs Italiane si era costituita in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente, con atto depositato, aveva espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito. La dichiarazione della parte ha reso non più necessaria l’ulteriore prosecuzione del giudizio, imponendo al Collegio la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.
La pronuncia di improcedibilità discende direttamente dalla venuta meno dell’interesse ad ottenere una decisione nel merito, prescindendo da ogni valutazione circa la fondatezza delle censure formulate nell’atto introduttivo e dagli esiti dell’azione amministrativa contestata. Neppure rileva la circostanza che l’atto impugnato fosse stato adottato all’esito di verificazione tecnica, risultando assorbente il difetto di interesse processuale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione, sussistendone giustificati motivi. Diversamente, ha posto le spese di verificazione tecnica, liquidate come da dispositivo, a carico della società ricorrente, in considerazione dell’esito non favorevole della stessa verificazione. Il Collegio ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.