Payback dispositivi medici: tetto noto e infondate le censure sull’affidamento (TAR Lazio n. 14372 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, è noto alle imprese fornitrici sin dall’entrata in vigore della disciplina. La fissazione del tetto regionale, avvenuta nel 2019, non lede l’affidamento degli operatori, che già conoscevano il tetto nazionale. Il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori e non altera l’esito delle procedure di gara. La misura è ragionevole e proporzionata, come già ritenuto dalla Corte costituzionale n. 140 del 2024. Infondate le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria sollevate nei confronti degli atti applicativi.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio sanitario nazionale, ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte che ha definito gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti: il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, le linee guida del 2022 e l’intesa della Conferenza Stato-Regioni. La società ha dedotto vizi propri degli atti impugnati, vizi derivati da illegittimità costituzionale delle norme di riferimento e violazione dei princípi eurounitari del legittimo affidamento e della libertà d’impresa, chiedendo altresì il rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia UE.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio, ritenendo le questioni sollevate dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di rimessione n. 1588/2026 inconferenti rispetto all’oggetto del procedimento, che coinvolge altre disposizioni di legge.
Nel merito, la sentenza richiama la ricostruzione del quadro normativo già operata dai precedenti della stessa Sezione (n. 2291 del 2026 e n. 8736 del 2025): l’art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98/2011 ha introdotto il tetto di spesa nazionale al 4,4% del fabbisogno sanitario, mentre l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano, crescente dal 40% del 2015 al 50% dal 2017. La fissazione del tetto regionale per le annualità 2015-2018 è avvenuta solo con l’accordo del 2019, e la certificazione dello sforamento con i decreti del 2022.
Il Collegio ha escluso la lesione dell’affidamento: la disciplina del payback era già nota fin dal 2015, tanto per le quote di ripiano quanto per il criterio di riparto in base al fatturato. La fissazione del tetto regionale nella stessa misura di quello nazionale (4,4% del fabbisogno standard) rendeva prevedibile l’esborso, sicché gli operatori avrebbero dovuto orientare i propri comportamenti considerando l’alea contrattuale. La sentenza richiama la Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso la violazione dei princípi di irretroattività e di affidamento, qualificando il contributo come solidaristico e compatibile con la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost..
Quanto alla presunta violazione delle regole di evidenza pubblica, il Tribunale ha chiarito che il payback opera sul fatturato complessivo dell’azienda e non modifica i contratti stipulati: non incide sull’entità della fornitura né sul prezzo, agendo esternamente alla singola procedura di gara. Resta, inoltre, indimostrata l’eccessiva compressione dei margini di utile. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.