Parere sullo schema di regolamento per l’esame di Stato della professione di biologo (Cons. Stato n. 1343 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento che disciplina l’accesso alla professione di biologo, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge n. 163/2021, deve articolarsi su due livelli distinti: la professione di biologo, riservata ai possessori di laurea magistrale abilitante, e la professione di biologo iunior, accessibile tramite la laurea abilitante. L’elencazione delle attività professionali ha natura meramente ricognitiva delle competenze già previste dalla legge n. 396/1967 e va interpretata secondo il criterio del “punto di vista biologico” indicato dalla Corte costituzionale n. 345/1995, che esclude una lettura delle sfere di competenza in chiave di generale esclusività monopolistica. La corretta successione delle fonti impone che l’abrogazione del previgente esame di Stato sia temporalmente coordinata con l’adozione dei decreti attuativi che rendono operative le modalità semplificate, al fine di evitare una paralisi dell’accesso alla professione nella fase transitoria.
Il Fatto
Il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. n. 328/2001 in materia di requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e relative prove per l’esercizio della professione di biologo. Lo schema, adottato di concerto con il Ministro della salute, attua gli articoli 4 e 5 della legge n. 163/2021, che hanno introdotto le lauree magistrali abilitanti con tirocinio pratico-valutativo e prova pratica valutativa interni al percorso di studi. Il precedente regolamento, risalente al 2001, non era stato aggiornato con la riforma dell’autonomia didattica e presentava criticità segnalate dall’Ordine professionale, tra cui l’eterogeneità dei percorsi di studio e l’assenza di un’articolazione dell’albo in settori.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva ritiene la documentazione trasmessa complessivamente adeguata e il procedimento di concertazione e consultazione regolare, essendo stato acquisito il concerto del Ministro della salute, quale Ministro vigilante ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 3/2018, e il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei biologi.
La Sezione raccomanda di integrare l’articolo 1 dello schema, che oggi individua l’ambito di applicazione con riferimento alla sola “professione di biologo”, per precisare che il regolamento disciplina anche la professione di biologo iunior, in coerenza con il sistema a doppia base legale disegnato dalla legge n. 163/2021 e con l’architettura dell’articolo 30 novellato.
Con riguardo all’elenco delle attività professionali, la Sezione osserva che alcune voci riproducono pressoché testualmente le attività già previste dall’articolo 3 della legge n. 396/1967, mentre altre sono di nuovo conio e più analitiche, con il rischio di ingenerare sovrapposizioni con le competenze di altre professioni e di favorire contenzioso tra ordini professionali. Suggerisce pertanto l’inserimento di una clausola interpretativa che qualifichi l’elencazione come meramente ricognitiva, nella prospettiva ermeneutica indicata dalla Corte costituzionale n. 345/1995.
La disciplina del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa è ritenuta conforme ai criteri direttivi della legge n. 163/2021, apprezzandosi il sistema del doppio tutoraggio, la composizione paritetica della commissione e la scelta del giudizio di idoneità non concorrente al voto di laurea.
Il profilo di maggiore criticità riguarda il coordinamento temporale tra l’entrata in vigore del d.P.R., che abroga il previgente esame di Stato, e l’operatività del nuovo sistema abilitante, che presuppone l’adozione dei decreti ministeriali di adeguamento delle classi di laurea e dei decreti rettorali. La Sezione sollecita l’adozione tempestiva di un decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 163/2021, sul modello di quanto già sperimentato per la professione di fisico con il decreto ministeriale 11 agosto 2025, n. 609, quale condizione indispensabile per garantire la continuità dell’accesso alla professione.
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