**Interpello tributario oneroso: misure e modalità del contributo per le fattispecie complesse** (Cons. Stato n. 01204/2026 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpello tributario, la previsione di un contributo per le sole fattispecie particolarmente complesse non ha finalità dissuasiva, ma è volta a finanziare la formazione e la specializzazione del personale delle Agenzie fiscali. La definizione delle fattispecie onerose rimessa al regolamento ministeriale è legittima, ancorché la norma primaria non prefiguri i criteri di individuazione della complessità. È necessario che la misura del contributo sia proporzionata e graduata in base alla capacità economica del contribuente, senza un trattamento indifferenziato per soggetti con redditi diversi. La mancata consultazione dei destinatari dell’intervento integra un vizio dell’istruttoria, che non può essere surrogata dall’acquisizione di contributi dottrinali.
Il Fatto
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, uno schema di regolamento adottato ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000, come modificato dall’art. 13, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 192 del 2025. Lo schema individua misura e modalità di corresponsione del contributo dovuto dai contribuenti che presentano istanza di interpello, riservato alle sole “fattispecie particolarmente complesse”. L’istruttoria è stata corredata da AIR, ATN e dalle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, ma non da una consultazione dei destinatari dell’intervento.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva ha esaminato il fondamento normativo, rilevando che la modifica del 2025 ha circoscritto l’onere contributivo ai soli interpelli caratterizzati da particolare complessità, rimettendo al regolamento ministeriale la determinazione di misura e modalità di corresponsione. Ha tuttavia evidenziato una ambiguità normativa in ordine alla definizione delle fattispecie complesse e alla determinazione dei relativi criteri.
Il parere ha condiviso la scelta di individuare le fattispecie onerose attraverso una distinzione tipologica degli interpelli, escludendo quelli ordinari e qualificatori e assoggettando a contributo quelli antiabuso, disapplicativi e probatori. Tale soluzione è stata ritenuta ragionevole per ragioni di certezza e di tutela dell’affidamento del contribuente, pur nella consapevolezza che il criterio tipologico non è espressamente previsto dalla norma primaria per la valutazione dell’an dell’onere.
Quanto alla misura, la Sezione ha criticato la previsione di un’unica soglia di 100 milioni di euro di ricavi o compensi, ritenendo necessaria una più articolata graduazione per evitare un trattamento indifferenziato tra contribuenti con capacità economiche molto diverse. Ha altresì stigmatizzato la mancata attivazione di una consultazione pubblica, che non può essere surrogata dall’esame di contributi dottrinali, e ha suggerito l’introduzione di una clausola valutativa per la verifica ex post dell’impatto della regolamentazione. Ha infine raccomandato di rendere il regolamento direttamente applicabile, evitando il rinvio a provvedimenti direttoriali delle Agenzie, il cui termine di adozione di 120 giorni è stato giudicato eccessivo e sproporzionato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.