Restituzione individuale dei dati censuari ai comuni per la revisione anagrafica (Cons. Stato n. 1182/2026 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma di rango primario che prevede la restituzione ai comuni, anche in forma individuale, dei dati raccolti nell’ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, costituendo disciplina speciale e sopravvenuta rispetto all’art. 105 del d.lgs. n. 196/2003 e all’art. 9 del d.lgs. n. 322/1989, prevale su tali disposizioni in base al principio lex posterior derogat priori. Il regolamento che dà attuazione a tale previsione non contrasta con il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR, purché non sia previsto alcun automatismo tra le risultanze censuarie e i provvedimenti anagrafici, che restano ancorati alle ordinarie procedure istruttorie.
Il Fatto
Il Ministro per la pubblica amministrazione ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento anagrafico di cui al d.P.R. n. 223/1989. L’intervento è volto ad attuare l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 7/2024, che demanda al regolamento l’adeguamento della disciplina anagrafica alle innovazioni conseguenti all’introduzione del censimento permanente e alla digitalizzazione dei servizi.
In esito al parere interlocutorio, l’Amministrazione ha acquisito il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha però sollevato profili di incompatibilità con la disciplina privacy con riguardo alla restituzione individuale dei dati censuari ai comuni. L’Amministrazione, ritenendo insussistenti i presupposti per modificare lo schema, ha trasmesso le proprie controdeduzioni, sulle quali la Sezione è chiamata a pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva che la restituzione individuale dei dati ai comuni è prevista da una norma primaria, l’art. 1, comma 233, della legge n. 205/2017, come novellato dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 7/2024. Tale norma, essendo successiva all’art. 105 del d.lgs. n. 196/2003 e avente carattere speciale rispetto ad esso, prevale in base al principio della successione delle leggi nel tempo, escludendo la illegittimità del regolamento che ne costituisce attuazione.
Sotto il profilo eurounitario, il considerando n. 162 del GDPR presuppone che il trattamento avvenga per esclusive finalità statistiche; nel caso di specie, invece, la legge esplicita la finalità anagrafica del trattamento, ripristinando un meccanismo storicamente consolidato dall’unità d’Italia. Non sussiste pertanto violazione del principio di limitazione della finalità, tanto più che la stessa prospettazione del Garante riconosce la compatibilità di una finalità censuaria e anagrafica congiunta, ove il cittadino sia informato.
Ulteriore profilo decisivo è l’assenza di automatismo tra risultanze censuarie e provvedimenti anagrafici: il nuovo comma 1-bis dell’art. 15 del regolamento consente che gli accertamenti d’ufficio siano disposti anche sulla base delle risultanze del censimento, ma la cancellazione o la revisione restano subordinate all’espletamento delle ordinarie procedure istruttorie.
La Sezione, pur esprimendo parere favorevole, segnala l’opportunità di una preventiva interlocuzione con la Commissione europea circa l’interpretazione del considerando n. 162, e ribadisce le osservazioni già formulate in merito alla forma dei concerti ministeriali.
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