Parere sui criteri per la classificazione dei comuni montani (Cons. Stato n. 637 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata intesa in sede di Conferenza unificata non impedisce al Consiglio dei ministri di adottare un regolamento, purché la deliberazione motivata che supera il dissenso dia conto in modo esplicito, specifico e concreto degli scambi intercorsi e dei perduranti punti di dissenso, illustrando le ragioni per cui non è più praticabile un ulteriore protrarsi delle trattative. La definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sempre che rispetti i parametri altimetrico e della pendenza fissati dalla norma primaria. Tale discrezionalità non esclude la segnalazione di profili di farraginosità e di ambiguità interpretativa nell’articolato regolamentare.
Il Fatto
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il regolamento che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131. Lo schema è stato adottato dal Consiglio dei ministri in data 18 febbraio 2026, nonostante la mancata intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 5 febbraio 2026. L’adozione è avvenuta sulla base dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che consente al Consiglio dei ministri di provvedere con deliberazione motivata quando l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l’oggetto è stato posto all’ordine del giorno.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha innanzitutto rilevato profili di ordine formale, segnalando la mancata acquisizione della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sullo schema di decreto e sulla relazione tecnica. Ha inoltre ricostruito l’iter procedimentale, dando conto della designazione degli esperti, dell’istruttoria tecnica svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e delle interlocuzioni con gli enti territoriali, culminate nella mancata intesa. Sul punto, la Sezione ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui il superamento del dissenso deve essere reso possibile ma l’assunzione unilaterale dell’atto non può essere mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell’intesa entro un determinato periodo di tempo.
La deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 è stata ritenuta idonea a superare il vaglio di legittimità, in quanto contiene una dettagliata ricostruzione delle scansioni procedimentali, dà conto della reiterazione delle trattative e della disponibilità manifestata rispetto alle proposte alternative. La Sezione ha inoltre precisato che il termine di trenta giorni deve intendersi comunque decorso, individuando il dies a quo nella seduta del 18 dicembre 2025, quando lo schema era iscritto all’ordine del giorno della Conferenza unificata.
Nel merito, la Sezione ha osservato che la determinazione dei criteri rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, ma ha segnalato alcune criticità. In particolare, ha evidenziato la difficile comprensione e la scarsa utilità del quinto criterio del primo gruppo, che fa riferimento alle province con “territorio interamente montano”, in quanto il rinvio alle normative statale e regionale non consente di individuare con precisione le province interessate. Ha altresì suggerito di precisare la portata della locuzione “tra di loro confinanti” e di sostituire l’espressione “Paesi stranieri” con “Stati esteri”.
La Sezione ha infine rilevato che l’elenco dei comuni montani allegato allo schema è stato redatto applicando, in prima battuta, un criterio di pendenza minima di 20 gradi anziché del 20 per cento, come invece stabilito dal regolamento, auspicando un accertamento circa l’effettivo superamento di tale disallineamento.
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