Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno (Cons. Stato n. 559 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento di organizzazione ministeriale deve essere conforme al chiaro tenore letterale della norma primaria che lo disciplina, non essendo consentito discostarsene in ragione di valutazioni di congruità o opportunità. Qualora la disposizione di legge riservi alcune modifiche alla procedura ordinaria del regolamento governativo adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, legge n. 400 del 1988, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in via derogatoria e temporanea non può intervenire sulle medesime materie. Inoltre, la fonte secondaria non può riprodurre o riformulare disposizioni già vigenti in fonte di rango superiore, né cristallizzare strutture organizzative istituite con atti amministrativi, dovendosi assicurare la stabilità e la gerarchia del sistema delle fonti.
Il Fatto
Il Ministero dell’interno ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parare, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale, adottato sulla base dell’art. 15-sexies, comma 3, del d.l. n. 145 del 2024. La norma ha introdotto, fino al 31 maggio 2026, una procedura semplificata per la riorganizzazione del Ministero, prevedendo al contempo, al comma 2, che le modifiche relative alla soppressione della Commissione nazionale per il diritto di asilo fossero adottate con la procedura ordinaria del d.P.R.. L’Amministrazione ha ritenuto di non avvalersi di tale ultima procedura, considerando l’effetto soppressivo già direttamente prodotto dalla norma primaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato che, pur prendendo atto della discrasia rappresentata dall’Amministrazione, il chiaro tenore letterale dell’art. 15-sexies del d.l. n. 145 del 2024 non è suscettibile di diversa interpretazione: tanto l’abrogazione delle disposizioni relative alla Commissione nazionale per il diritto di asilo quanto la disciplina di dettaglio conseguente sono state rimesse dal legislatore al d.P.R. adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, legge n. 400 del 1988. Ne consegue che allo schema di d.P.C.m. all’esame è preclusa la possibilità di apportare tali modifiche, che restano riservate alla procedura ordinaria.
Inoltre, il Collegio ha richiamato i propri precedenti orientamenti, in particolare il parere n. 1240 del 2023 e il parere n. 1375 del 2021, sulla criticità derivante dalla concatenazione di diverse fonti di regolazione nella materia dell’organizzazione ministeriale e sull’opportunità di ricondurre le norme dei d.P.C.m. nell’alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo, auspicando una riflessione sistemica per tutti i Ministeri.
Quanto all’articolato, la Sezione ha formulato diverse osservazioni. In primo luogo, ha evidenziato la mancata corrispondenza tra relazione illustrativa, relazione tecnica e testo del decreto nell’elencazione delle disposizioni. Ha quindi rilevato che la riformulazione delle competenze dell’Ufficio centrale ispettivo, con l’inserimento di una funzione di audit interno, amplia notevolmente il raggio d’azione dell’Ufficio rispetto alle attribuzioni previste dall’art. 5, comma 6, legge n. 121 del 1981, richiedendo una specifica base legale e una migliore perimetrazione del concetto di audit. Analoghe perplessità sono state espresse in relazione all’inserimento nel regolamento di strutture istituite con decreto ministeriale, come il C.A.S.A., il CAISF, il CASCMI e il CASC, per le quali è stata suggerita una formulazione più generica e flessibile.
Con riferimento alla decorrenza delle disposizioni, la Sezione ha ritenuto necessaria una revisione formale del testo, posto che il termine del 1° aprile 2026 non appare compatibile con l’espletamento degli adempimenti procedurali successivi al parere e con il periodo di vacatio legis previsto dall’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile. Infine, ha segnalato margini di incertezza nel riparto di competenze tra la Direzione centrale per i beni e le risorse strumentali e la nuova Direzione centrale per l’innovazione tecnologica e le telecomunicazioni, raccomandando una migliore perimetrazione per garantire l’unicità del referente istruttorio.
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