Sanità militare: il parere del Consiglio di Stato sulla riforma ordinativa (Cons. Stato n. 224/2026 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo delegato per la revisione della Sanità militare, reso ai sensi dell’art. 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, non assume valore vincolante ma si configura come atto di indirizzo e di garanzia nel procedimento normativo. La corretta acquisizione degli atti endoprocedimentali, quali la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, i concerti e l’intesa in sede di Conferenza unificata, costituisce presupposto di legittimità dell’esercizio della delega. Le funzioni amministrative dell’organo, ai sensi dell’art. 97 Cost., devono essere stabilite da norme di rango primario, non essendo ammissibile l’individuazione di ulteriori attribuzioni per via regolamentare. Il Consiglio di Stato richiama l’attenzione sulla necessità di un’adeguata istruttoria, anche in relazione alla neutralità finanziaria dichiarata dell’intervento, e sulla puntuale considerazione delle osservazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Il Fatto
Il Ministero della difesa ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare. Il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, mira a dare seguito al più ampio processo di revisione dello strumento militare nazionale avviato con la legge 5 agosto 2022, n. 119. L’intervento, articolato in venti articoli suddivisi in quattro capi, è volto a superare il modello dei corpi sanitari di ciascuna Forza armata, istituendo un Corpo unico della Sanità militare incardinato in area interforze.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di legittimità del procedimento, in particolare la sussistenza del termine per l’esercizio della delega, individuato nel 6 aprile 2026, in applicazione del meccanismo di proroga previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 201 del 2023.
Il Consiglio di Stato ha, poi, riscontrato la carenza della proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, richiesta quale atto endoprocedimentale necessario, senza peraltro elevarla a vizio ostativo, in considerazione della prossima scadenza del termine di delega. Ha inoltre formulato osservazioni in merito ai profili di tecnica normativa, evidenziando come le funzioni del Comandante della Sanità militare non possano essere rimesse alla fonte regolamentare oltre i limiti stabiliti dalla legge, in ossequio alla riserva di legge di cui all’art. 97 Cost..
In relazione alla richiesta di esenzione dall’AIR, la Sezione ha osservato come la relativa dichiarazione sia stata formalizzata successivamente all’approvazione preliminare dello schema da parte del Consiglio dei ministri, e ha segnalato l’insufficienza dei dati a supporto dell’esenzione stessa. Il parere ha, infine, evidenziato la necessità di sopprimere formalmente l’Ispettorato generale della sanità militare, la cui persistenza potrebbe compromettere la dichiarata neutralità finanziaria dell’operazione, e ha invitato a un coordinamento normativo tra le disposizioni del nuovo codice e quelle, già esaminate, concernenti la formazione degli ufficiali.
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