Vessatoria la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. nella fideiussione del consumatore (Cass. civ. Sez. 3 n. 11858 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c. applicabile ratione temporis, la clausola della fideiussione che deroghi all’art. 1957, primo comma, c.c. in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale. La clausola di rinuncia ai termini determina un significativo squilibrio a danno del consumatore fideiussore, il quale rimane obbligato per un tempo più lungo. La relativa nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice e la decadenza non è preclusa dalla mancata tempestiva eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa aveva rigettato l’opposizione proposta da due fideiussori avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della banca per il pagamento in solido di oltre settantatremila euro, dovuti dalla società debitrice principale in base a un conto corrente e a un mutuo chirografario. La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione, ritenendo processualmente preclusa l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., non essendo stata sollevata tempestivamente con l’atto di citazione in opposizione. Avverso tale sentenza i fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, tra cui la denuncia della vessatorietà della clausola di deroga ai termini contenuta nell’art. 6 delle condizioni generali della fideiussione sottoscritta dal garante come consumatore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente l’ottavo profilo di censura, avente ad oggetto la violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo e dell’art. 3 della direttiva 93/13/CEE, ritenendolo fondato. Ha ribadito il principio secondo cui è vessatoria la clausola della fideiussione che deroghi all’art. 1957, primo comma, c.c. in senso favorevole al creditore, richiamando il precedente Sez. 3 n. 27558 del 2023. Tale clausola prolunga il tempo in cui la banca può agire non solo verso l’obbligato principale ma anche verso il fideiussore, titolare di obbligazione accessoria, configurando lo squilibrio significativo a danno del consumatore.
La Corte ha evidenziato che la disciplina di tutela del consumatore, già prevista dagli artt. 1469-bis e ss. c.c., si affianca a quella degli artt. 1341 e 1342 c.c. in tema di clausole onerose. La lesione dell’autonomia privata del consumatore, che subisce l’unilaterale predisposizione del contenuto negoziale, fonda l’applicazione della disciplina di protezione sia nei moduli o formulari sia nei singoli contratti redatti per uno specifico affare.
La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che, anche volendo considerare abusiva la clausola, l’eccezione di decadenza fosse processualmente preclusa per la posizione di convenuto in senso sostanziale del fideiussore. La Cassazione ha invece affermato che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare d’ufficio la portata della clausola di rinuncia ai termini, trattandosi di clausola vessatoria. Alla fondatezza del motivo è conseguita la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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