Contumacia dell’appellato e riproposizione delle eccezioni assorbite (Cass. civ. Sez. 5 n. 305 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992 – che recepisce il principio devolutivo temperato di cui all’art. 346 cod. proc. civ. – impone alla parte appellata, anche se vittoriosa in primo grado, l’onere di riproporre espressamente le domande o le eccezioni su cui il primo giudice non si sia pronunciato, perché ritenute assorbite. Detto onere sussiste anche quando la parte appellata non si costituisca in giudizio, rimanendo contumace. La mancata riproposizione determina una presunzione di rinuncia che preclude al giudice del gravame l’esame di tali questioni, le quali non entrano a far parte del thema decidendum. La decisione del giudice d’appello che fondi la propria statuizione su dette eccezioni è affetta da vizio di ultra petizione, per violazione del principio devolutivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento, emesso a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con il quale rideterminava il reddito ai fini IRPEF e IVA, contestando maggiori ricavi derivanti da pagamenti POS eseguiti senza emissione di documento fiscale e costi indeducibili per indebita deduzione di esistenze iniziali.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che il mancato deposito del processo verbale di constatazione non avesse consentito di valutare la legittimità dell’accertamento. L’Ufficio proponeva appello e la contribuente rimaneva contumace. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, basando la propria decisione sul merito delle eccezioni sollevate dalla contribuente in primo grado. L’Agenzia ricorreva per cassazione affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio lamentava la violazione dell’art. 346 cod. proc. civ. e dell’art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Commissione Regionale respinto l’appello basandosi su quanto dedotto nel merito dalla contribuente in primo grado, senza considerare che tali eccezioni dovevano intendersi rinunciate per mancata riproposizione.
La Suprema Corte ha preliminarmente affermato che la norma richiamata, recependo nel processo tributario il principio devolutivo temperato, pone a carico della parte appellata – anche se vittoriosa – l’onere di riproporre espressamente le domande o le eccezioni su cui il primo giudice non si è pronunciato. Ha poi precisato che tale onere opera anche quando l’appellato sia rimasto contumace, richiamando il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ivi inclusi i precedenti delle Sezioni Unite n. 20062 del 2014, n. 14534 del 2018 e n. 11594 del 2025.
La Corte ha quindi distinto le questioni assorbite – per le quali è necessaria l’espressa riproposizione – dalle questioni espressamente respinte, per le quali l’unica via per evitarne il passaggio in giudicato è l’impugnazione. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l’avviso per un vizio procedurale, assorbendo le eccezioni di merito. L’appellata, rimasta contumace, non aveva provveduto a riproporle, sicché le stesse dovevano considerarsi rinunciate.
La decisione del giudice di secondo grado, che aveva invece fondato il proprio convincimento su tali eccezioni, è risultata così viziata per violazione del principio devolutivo e per ultra petizione, poiché pronunciatasi su questioni non devolute alla sua cognizione. L’accoglimento del primo motivo, di natura pregiudiziale e assorbente, ha comportato l’assorbimento dei motivi attinenti al merito della pretesa tributaria e la cassazione con rinvio.
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Nota della Redazione
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